L’approvazione del bilancio nelle società di capitali

L'approvazione del Bilancio d'esercizio

L’approvazione del bilancio nelle società di capitali (s.p.a. e s.r.l.) segue un iter formale, attraverso diverse fasi: la comunicazione agli organi di controllo (laddove presenti), il deposito presso la sede sociale e l’approvazione finale da parte dell’assemblea dei soci.

Secondo quanto stabilito dall’art. 2364 comma 2 del Codice Civile, il bilancio di esercizio deve essere redatto dagli amministratori e approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; in alcuni casi, è possibile usufruire di un termine esteso a 180 giorni, se previsto dallo statuto e in presenza di bilancio consolidato o particolari esigenze.

 

Esempio: Bilancio d’esercizio 2025

Il bilancio di esercizio al 31/12/2025 deve essere approvato:

  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il 30 aprile 2026 (termine ordinario)
  • entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il 29 giugno 2026 (termine straordinario)

 

In questo articolo vediamo iter e dettagli del processo di approvazione del bilancio, con tabelle di sintesi che semplificano la lettura dei dati  e l’individuazione delle scadenze previste dalla normativa civilistica.

 

Il bilancio d’esercizio nelle società di capitali

Il bilancio d’esercizio rappresenta uno dei momenti più rilevanti della gestione aziendale, in quanto sintetizza il risultato delle attività svolte nel corso dell’anno e consente ai soci di esercitare il controllo sull’operato degli amministratori.

Segue una tabella di sintesi

BILANCIO D’ESERCIZIOIN BREVE
Cos’è Il bilancio di esercizio è un documento che rappresenta la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della gestione (utile, perdita o pareggio). Viene redatto a fine di ciascun esercizio contabile, e si riferisce alle attività effettuate nel periodo di riferimento.
Come si compone il bilancioIl bilancio di esercizio è composto da

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Nota Integrativa
  • Rendiconto Finanziario
Cosa significa “depositare” il bilancioIl bilancio d’esercizio è documento pubblico, che deve essere accessibile a chiunque ne faccia richiesta. Questo obbligo di pubblicità viene adempiuto annualmente depositando telematicamente il documento (con tutti i relativi allegati) al Registro Imprese della Camera di Commercio, competente per territorio, presso la quale sarà poi sempre pubblicamente consultabile.
Chi è obbligato a depositare il bilancioSono obbligate a redigere e depositare il bilancio le società di capitali  (S.p.a, S.r.l, S.a.p.a.), società cooperative, società estere con sede in Italia, Enti e Consorzi, e altre tipologie individuate sulla base delle categorie societarie e le relative norme sui bilanci. Sono escluse dall’obbligo di pubblicazione le società di persone e le imprese individuali.
Chi redige il bilancio Il bilancio d’esercizio è predisposto dagli amministratori della società (art. 2423 c.c.).
Chi deve approvarloIl bilancio d’esercizio viene approvato dall’assemblea dei soci.
Come deve essere approvatoL’assemblea dei soci approva il bilancio a maggioranza, stilando un apposito verbale di approvazione che andrà depositato insieme al bilancio al Registro Imprese.
Entro quando deve essere approvato Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dallo statuto o atto costitutivo, comunque non superiore a:

  • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine ordinario)
  • 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine straordinario)
Chi può approvare il bilancio a 180 giorniIl  maggior termine di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio è possibile soltanto se è previsto nello statuto e in caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società (art. 2364 c.c.).
Quando deve essere depositatoEntro 30 giorni dalla data di approvazione in assemblea, il bilancio va depositato telematicamente nel formato XBRL presso il Registro Imprese. Ciò rappresenta la pubblicazione del bilancio.

 

L’iter di approvazione del bilancio d’esercizio

Nelle società di capitali, l’iter di approvazione del bilancio di esercizio ha inizio con la predisposizione di un progetto di bilancio da parte degli amministratori e si conclude con l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. L’iter prevede:

  1. Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori
  2. Consegna all’Organo di controllo (se presente)
  3. Deposito presso la Sede Sociale
  4. Approvazione in assemblea dei soci

Ogni fase deve rispettare delle scadenze, fissate a ritroso partendo dalla data di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, che (secondo l’art. 2423 – comma 2 del Codice Civile) non deve essere superiore a:

  • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine ordinario) oppure
  • 180 giorni in caso di particolari esigenze (con un differimento di 60 giorni)

Entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio va depositato, con tutti i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro Imprese.

 

► Infografica

Nella seguente infografica abbiamo schematizzato l’iter completo e i termini di scadenza:

Iter di Approvazione del Bilancio d'Esercizio nelle società di capitale

Iter di approvazione del Bilancio d’Esercizio nelle società di capitale

Vediamo più in dettaglio ogni fase nel proseguo dell’articolo.

 

Alla fine dell’articolo abbiamo inserito una tabella di riepilogo con tutte le scadenze del bilancio d’esercizio. Se vuoi visualizzarla subito, clicca sul link:

Tabella scadenze bilancio d'esercizio
Esempi e date principali

Bilancio d'esercizio al 31/12/2025Termine OrdinarioTermine Straordinario

Trasmissione del progetto di bilancio all’organo di controllo

Organi di controllo
(se presenti)

Almeno 30 gg prima dell'assemblea
Entro il 30/03/2026Entro il 29/05/2026
Deposito del progetto di bilancio presso la sede dei soci

Sede sociale

Almeno 15 gg prima dell'assemblea

Entro il 15/04/2026Entro il 14/06/2026
Pubblicazione in gazzetta o su un quotidiano dell'avviso di convocazione (quando previsto)

Convocazione (pubblica)

Almeno 15 gg prima dell'assemblea

Entro il 15/04/2026Entro il 14/06/2026
Avviso di convocazione (con altre modalità)

Convocazione (srl)

Almeno 8 gg prima dell'assemblea

Entro il 21/04/2026Entro il 21/06/2026
Termine di approvazione del Bilancio

Assemblea dei soci

Data limite di prima convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio

Entro il 30/04/2026Entro il 29/06/2026
Deposito del bilancio approvato e degli allegati

Registro Imprese

Entro 30 giorni dall'approvazione

Entro il 30/05/2026Entro il 31/07/2026
Versamento delle imposte dovuteVersamento ImposteEntro il 30/06/2026 (30/07/2026 con maggiorazione del 0,40%)

In base alla data di approvazione del bilancio, che può avvenire nel mese di maggio o giugno:


Se a maggio:
entro il 30/06/2026
(30/07/2026 con maggiorazione del 0,40%)

Se a giugno:
entro il 31/07/2026
(30/08/2026 con maggiorazione del 0,40%)

Nella fattispecie concreta, il più delle volte avviene a giugno.

 

La redazione del bilancio d’esercizio

Gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dei soci e predisporre la Relazione sulla gestione (quando prevista).

Il progetto di bilancio è composto da 4 documenti:

  • Stato patrimoniale
  • Conto economico
  • Nota integrativa
  • Rendiconto Finanziario

Nella predisposizione del bilancio, gli amministratori propongono ai soci la destinazione del risultato (utile o perdita) dell’esercizio. Questi documenti, in presenza dell’organo di controllo, devono essere prima inviati al Collegio sindacale o al revisore; in assenza, sono depositati direttamente presso la sede della società.

 

I documenti del Bilancio di esercizio

I documenti del Bilancio di esercizio

 

Lo Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale (o “bilancio di chiusura”) è il documento che indica le attività (crediti, immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie) e le passività (debiti) sociali al 31/12 dell’anno di riferimento, nonché il valore del patrimonio netto. Il patrimonio netto (o capitale netto) è la differenza tra le attività e le passività, e rappresenta la consistenza del patrimonio di proprietà dell’impresa ad una certa data.

Insieme al Conto Economico, alla Nota integrativa e al Rendiconto Finanziario, costituisce il bilancio di esercizio ed è disciplinato dall’articolo 2424 del Codice Civile che ne indica lo schema con cui deve essere redatto.

 

Stato Patrimoniale: forma scalare con software King

Stato Patrimoniale: forma scalare con software contabile King

 

Il Conto Economico

Il conto economico (detto anche “profitti e perdite“) è il conto riepilogativo generale dei saldi di tutti i conti di reddito, ovvero dei costi e ricavi, relativi al periodo in elaborazione.

Insieme allo Stato Patrimoniale, alla Nota integrativa e al Rendiconto Finanziario, costituisce il bilancio di esercizio ed evidenzia il risultato economico d’esercizio, ossia un utile o una perdita. È disciplinato dall’articolo 2425 del Codice Civile che ne indica lo schema con cui deve essere redatto; con D.Lgs. 139/2015 dal 1 gennaio 2016 lo schema del codice civile ha subito delle modifiche per l’attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio.

 

Esempio di Conto Economico a sezione contrapposte con software contabile King

Esempio di Conto Economico a sezione contrapposte con software contabile King

 

 

La Nota Integrativa

La Nota Integrativa è un documento che accompagna il bilancio di esercizio e fornisce informazioni qualitative sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico. Completa i due schemi contabili con informazioni che motivano e chiariscono i criteri di valutazione utilizzati dagli amministratori per determinate voci.

Grazie a questo documento il bilancio di esercizio può essere compreso più facilmente.

 

La nota integrativa deve essere redatta:

  • seguendo le indicazioni le indicazioni previste dall’art. 2427 del Codice civile
  • effettuando una riconciliazione numerica (con relative motivazioni) quando si hanno differenze significative tra gli oneri fiscali correnti e quelli teorici (secondo il Principio contabile OIC n. 25)

 

Per saperne di più, leggi l’articolo dedicato a Nota Integrativa: cos’è e come si fa

 

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le informazioni da riportare in nota integrativa sono limitate a quanto richiesto dall’art. 2435-bis, comma5 c.c., mentre le micro-imprese  sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa (secondo l’art. 2435-ter, comma 2, n. 2) purché in calce allo Stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste da:

  • Art. 2427, comma 1, n. 9) che cita: l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;
  • Art. 2427, comma 1, n. 16) che cita: l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

 

Si ricorda che, secondo quanto disposto dal Principio contabile OIC n. 25, nella Nota integrativa deve essere riportato il rapporto tra l’onere fiscale corrente ed il risultato civilistico, quando si ha una differenza rilevante tra l’onere fiscale effettivo e quello teorico (oppure tra l’aliquota fiscale media effettiva e quella teoricamente applicabile), effettuando una riconciliazione numerica ed esponendone le relative motivazioni.

Le società che aderiscono al CPB dovranno segnalare nella Nota integrativa che le imposte dovute sono state determinate non in base al reddito effettivo ma in base alla proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Il Rendiconto finanziario

Il “Rendiconto Finanziario” è il documento contabile che presenta tutte le variazioni dei flussi finanziari rilevate nel corso dell’esercizio, che rappresentano tutte le entrate e le uscite relative alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, distinte a seconda che si riferiscano all’attività operativa, di investimento o di finanziamento. Offre unquadro completo della struttura finanziaria dell’impresa.

 

Secondo l’art. 2425-ter c.c. dal rendiconto finanziario devono risultare:

  • l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio
  • i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci

 

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e le micro-imprese (art. 2435-ter), sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.

 

La Relazione sulla gestione

Insieme al bilancio, gli amministratori sono tenuti a redigere la Relazione sulla gestione ovvero un’analisi che descrive la situazione, l’andamento e il risultato della gestione dettagliate nella misura necessaria alla loro comprensione, in coerenza con l’entità e la complessità delle attività societarie.

Secondo l’art. 2428, C.c questa la relazione deve contenere

“un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.”

L’analisi contiene gli indicatori di risultato finanziari e non finanziari pertinenti all’attività specifica, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. Può contenere, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Sia nella Nota integrativa che nella Relazione sulla gestione è necessario riportare anche i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La Relazione sulla gestione non è richiesta alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) né alle micro-imprese (art. 2435-ter) se nella Nota integrativa (o in calce in calce allo Stato patrimoniale per le seconde) sono fornite le seguenti informazioni (richieste sempre dall’art. 2428):

  1. Art. 2428, comma 3, n. 3) che cita:  il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
  2. Art. 2428, comma 3, n. 4) che cita:  il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

 

 

 

La consegna del bilancio all’Organo di controllo

Il progetto di bilancio, unitamente alla Relazione sulla gestione, devono essere consegnati o inviati all’organo di controllo almeno 30 giorni prima rispetto a quello fissato per l’approvazione del bilancio, al fine di consentire all’Organo di controllo di redigere la propria relazione ovvero

“le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione” (art. 2429 c.c.)

 

In una S.r.l. priva di organo di controllo, gli amministratori non sono tenuti all’adempimento nei 30 giorni antecedenti, ma procedono direttamente al deposito del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione presso la sede sociale.

 

L’organo di controllo può essere il Collegio sindacale oppure un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (quale Società di revisione o Revisore unico).  Il revisore dei conti controlla la corretta applicazione delle prassi amministrative, le registrazioni contabili e il bilancio.

Quando presente il Collegio Sindacale (nelle società quotate e in alcune srl), ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo.

 

L’organo di controllo dispone di 15 giorni per redigere la propria relazione. Può, a sua discrezione, rinunciare ai 15 giorni di tempo e consentire agli amministratori di inviare il progetto di bilancio prima del termine dei 15 giorni.

Dopo aver ricevuto dagli amministratori il progetto di bilancio:

  • il Collegio sindacale deve redigere una relazione riportante i risultati dell’esercizio e l’attività svolta, nonché le proprie osservazioni e proposte sul bilancio;
  • il revisore dei conti  deve predisporre un’apposita relazione contenente il giudizio sul bilancio.

 

Il deposito presso la sede sociale

Il progetto di bilancio va depositato presso la sede sociale e ivi rimare per 15 giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea dei soci, affinché i soci possano prenderne visione. Viene depositato corredato dalle Relazione sulla gestione e dalla Relazione del Collegio sindacale o soggetto incaricato del controllo legale dei conti

Tutti i termini di adempimento sopra citati (i 30 giorni prima e i 15 giorni antecedenti) sono fissate a ritroso, partendo dalla data di convocazione dell’assemblea fissata dai soci.

 

Esempio:

  • Bilancio chiuso al 31/12/2025
  • Termine ordinario di approvazione: 30/04/2026
  • Data di prima convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio: 28/04/2026
  • Trasmissione all’organo di controllo: entro il 29/03/2026
  • Deposito presso la sede sociale: entro il 14/04/2026

 

La convocazione dell’assemblea dei soci

La convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio deve avvenire entro il termine stabilito dallo statuto o atto costitutivo (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice civile), termine che comunque secondo l’art. 2423 – comma 2 del Codice Civile non deve essere superiore a:

  • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine ordinario) oppure
  • 180 giorni in caso di particolari esigenze (con un differimento di 60 giorni)

 

Benché la data della prima convocazione dell’assemblea debba avvenire nel termini di 120 o 180 giorni, il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione (se riprendiamo l’esempio precedente, quindi anche oltre il 30.4.2026).

L’assemblea dei soci è convocata dagli amministratori tramite un avviso contenente luogo, ora e ordine del giorno, solitamente 15 giorni prima. In caso di inadempimento degli amministratori, la convocazione va effettuata dal Collegio sindacale.

L’eventuale tardività della convocazione non determina l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, mentre l’omessa convocazione entro i termini previsti è soggetta ad una sanzione applicabile ad ogni amministratore e/o sindaco (art. 2631 c.c.).

Nell’avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima.

In merito alla seconda convocazione, se il giorno della seconda adunanza non è indicato nell’avviso di prima convocazione, per le S.p.a, la stessa va riconvocata entro 30 giorni dalla data di quest’ultima (art. 2369 c.c.). Per le S.r.l. la seconda convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista dall’atto costitutivo, anche se non espressamente disciplinata.

 

Per l’approvazione del bilancio è consentito anche lo svolgimento dell’assemblea “a distanza”, ovvero da remoto mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

È pertanto possibile, ad esempio, avvalersi di un sistema di audio-video conferenza che consente la partecipazione sia “attiva” (dove i partecipanti possono intervenire direttamente, con alzata di mano, in audio e video) sia “passiva” a patto però che sia integrata da una possibilità di intervento (ad esempio, i partecipanti possono intervenire tramite e-mail oppure telefono) e di voto in via telematica.

 

L’approvazione del bilancio d’esercizio

L’approvazione del bilancio avviene in sede di assemblea dei soci.

 

I termini per l’approvazione del bilancio

Il bilancio va approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364 e art. 2478-bis c.c.).

Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, opportunamente motivate nel verbale di approvazione del bilancio, in Nota integrativa o, qualora obbligatoria, nella Relazione sulla gestione.

Seguendo l’esempio precedente, il termine per un bilancio chiuso al 31/12/2025 sarà il 29/06/2026.

 

La clausola statutaria non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso (come specificato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima 9.12.2013, n. 15) ma può applicarsi in caso di:

  • società tenute alla redazione del bilancio consolidato, come le società aventi sedi operative distaccate e/o all’estero, ognuna avente propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati;
  • particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società, dove l’elemento fondamentale è che le “particolari esigenze” non devono essere generiche, ma connesse con la struttura e l’oggetto della società. Esempi di particolari esigenze per il differimento possono essere:
    • esistenza di cause di forza maggiore (come calamità naturali, furti, incendi)
    • partecipazione della società ad operazioni di ristrutturazione aziendale (fusione, scissione, conferimento, ecc.)
    • presenza di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto tra le immobilizzazioni finanziarie
    • cambiamento di sistemi / programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione

 

 

Destinazione del risultato di esercizio

Gli amministratori, in sede di approvazione del bilancio, devono proporre ai soci la destinazione del risultato dell’esercizio: in particolare, nella Nota integrativa va indicata la proposta di destinazione dell’utile o di copertura della perdita (come previsto dal art. 2427 n. 22-septies c.c.), cui seguirà delibera dell’assemblea.

In particolare, la delibera di destinazione degli utili è un atto autonomo rispetto all’approvazione del bilancio e, se prevede la distribuzione, va registrata entro 30 giorni.  L’utile può essere distribuito (dividendi) o accantonato a riserve (legale, statutaria, straordinaria).

 

Destinazione dell’utile
Accantonamento a riserva:
Riserva Legale(almeno 5% dell’utile, fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale)
Riserva Statutaria(se previsto nello statuto)
Altre riserve(ad esempio, Riserva Straordinaria)
Altre destinazioni:(dopo gli accantonamenti obbligatori a riserva)
Destinato a …promotori e soci fondatori, amministratori, dipendenti e possessori di strumenti finanziari emessi a seguito dell’apporto di opere / servizi
Distribuito ai soci
Riportato a nuovoovvero riportato all’esercizio successivo 
A copertura perdite esercizi precedentiovvero utilizzato per la copertura di perdite di esercizi precedenti

 

L’utile dell’esercizio va obbligatoriamente accantonato a riserva legale per almeno il 5%, fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, nonché, se previsto, a riserva statutaria; può essere accantonato ad altre riserve non obbligatorie (ad esempio, riserva straordinaria).

Le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo a quello da cui l’utile è prodotto, in quanto si costituiscono in sede di approvazione del bilancio da parte dei soci e di delibera di destinazione dell’utile. Ciò significa che, ad esempio, quanto accantonato a riserva in sede di destinazione dell’utile 2025 sarà evidenziato nel bilancio 2026.

L’utile può altresì essere distribuito ai soci, e in tal caso il verbale contenente la distribuzione va registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data dell’assemblea (con versamento dell’imposta di registro e l’assolvimento dell’imposta di bollo).

Se previsto dall’atto costitutivo, l’utile può essere destinato anche a favore dei promotori, indipendentemente dalla qualità di soci e dei soci fondatori, in misura non superiore al 10% degli utili netti annuali e per un periodo non superiore a 5 anni (art. 2340 e art. 2341 c.c.).

L’ammontare spettante va individuato sull’utile al netto della quota destinata a riserva legale. Inoltre, per gli amministratori, tutto o parte del compenso può essere rappresentato dalla partecipazione agli utili (art. 2389 c.c.).

 

Cariche sociali e nomina degli organi

La data di approvazione del bilancio ha riflessi anche sul rinnovo delle cariche sociali in scadenza (amministratori, sindaci e revisori) e sulla nomina degli organi sociali.

In particolare, l’art. 2477 c.c. prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società supera per 2 esercizi consecutivi almeno uno di questi limiti dimensionali: attivo stato patrimoniale > 4 mln € oppure ricavi > 4 mln € oppure> 20 dipendenti.

Obbligatoria anche se è tenuta al bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

 

Versamento delle imposte

Il versamento del saldo IRES/IRAP per società con esercizio coincidente con l’anno solare, va effettuato entro il 30.6 dell’anno di presentazione della relativa dichiarazione (art. 17, DPR n. 435/2001).  Per i soggetti che approvano il bilancio entro il termine differito dei 180 giorni, possono versare le imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione.

Se il bilancio non è approvato nel termine, il versamento va comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza (es. 180 gg). In sintesi:

  • Termine Ordinario (120 gg): entro il 30 giugno
  • Termine Differito (180 gg): ultimo giorno del mese successivo all’approvazione
  • Maggiorazione: È possibile versare entro 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,4%

 

Qualora il versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, l’importo dovuto va maggiorato dello 0,40%.

Vediamo una tabella di esempio applicato con date:

Bilancio d’esercizio al 31/12/2025Termine OrdinarioTermine Straordinario
Termine di approvazione del BilancioEntro il 30/04/2026Entro il 30/06/2026
Versamento Imposte

Versamento delle imposte dovute

Entro il 30/06/2026

(30/07/2026 con maggiorazione del 0,40%)

In base alla data di approvazione del bilancio, che può avvenire nel mese di maggio o giugno:

 

Se a maggio: entro il 30/06/2026
(30/07/2026 con maggiorazione del 0,40%)

Se a giugno: entro il 31/07/2026
(30/08/2026 con maggiorazione del 0,40%)

 

Nella fattispecie concreta, il più delle volte avviene a giugno.

Se le scadenze di pagamento cadono in giorno festivo (es di domenica), si spostano al primo giorno lavorativo successivo.

 

Il deposito del bilancio d’esercizio

Entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio va depositato presso il Registro Imprese. Deve depositato telematicamente utilizzando il formato XBRL, completo di tutti i relativi documenti (bilancio d’esercizio, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale/revisore se previsti) ed il verbale di approvazione.

Il deposito del bilancio è un obbligo civilistico per le società di capitali, e rappresenta la pubblicazione di tutti i documenti sul registro informatico pubblico, gestito dalle Camere di Commercio provinciali, per assolvere la funzione informativa verso terzi.

Il ritardo di pubblicazione comporta sanzioni amministrative a carico degli amministratori.

 

Riepilogo scadenze e adempimenti

Forniamo una tabella di riepilogo evidenziando le date principali di tutti gli adempimenti.

►Tabella

Tabella scadenze bilancio d'esercizio
Esempi e date principali

Bilancio d'esercizio al 31/12/2025Termine OrdinarioTermine Straordinario

Trasmissione del progetto di bilancio all’organo di controllo

Organi di controllo
(se presenti)

Almeno 30 gg prima dell'assemblea
Entro il 30/03/2026Entro il 29/05/2026
Deposito del progetto di bilancio presso la sede dei soci

Sede sociale

Almeno 15 gg prima dell'assemblea

Entro il 15/04/2026Entro il 14/06/2026
Pubblicazione in gazzetta o su un quotidiano dell'avviso di convocazione (quando previsto)

Convocazione (pubblica)

Almeno 15 gg prima dell'assemblea

Entro il 15/04/2026Entro il 14/06/2026
Avviso di convocazione (con altre modalità)

Convocazione (srl)

Almeno 8 gg prima dell'assemblea

Entro il 21/04/2026Entro il 21/06/2026
Termine di approvazione del Bilancio

Assemblea dei soci

Data limite di prima convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio

Entro il 30/04/2026Entro il 29/06/2026
Deposito del bilancio approvato e degli allegati

Registro Imprese

Entro 30 giorni dall'approvazione

Entro il 30/05/2026Entro il 31/07/2026
Versamento delle imposte dovuteVersamento ImposteEntro il 30/06/2026 (30/07/2026 con maggiorazione del 0,40%)

In base alla data di approvazione del bilancio, che può avvenire nel mese di maggio o giugno:


Se a maggio:
entro il 30/06/2026
(30/07/2026 con maggiorazione del 0,40%)

Se a giugno:
entro il 31/07/2026
(30/08/2026 con maggiorazione del 0,40%)

Nella fattispecie concreta, il più delle volte avviene a giugno.

 

 

 

Testo scritto in collaborazione con:

 



Entra nel mondo Datalog
 
Software professionale e tecnologie per aziende e professionisti.

Datalog Italia fa parte del gruppo Zucchetti.

Vuoi ricevere maggiori informazioni sui nostri software? Siamo a tua completa disposizione.

Contattaci subito →