Contabilità di magazzino: cos’è e quali sono le novità?

Gestione magazzino

La contabilità di magazzino è un aspetto particolarmente importante per le aziende che producono e/o distribuiscono beni fisici. Il magazzino impone attività non solo di organizzazione e gestione dei flussi delle merci, ma anche attività contabili e fiscali relative ai movimenti dei prodotti in entrata e in uscita.

Queste funzioni sono in gran parte automatizzate tramite l’utilizzo di un software gestionale di magazzino, che permette alle imprese obbligate a tenere le scritture ausiliarie di magazzino e avere dati sempre aggiornati e disponibili. Aspetto non trascurabile,  che diventa fondamentale anche per avere un controllo contabile costante e preciso, in grado di determinare in qualsiasi momento il valore del cosiddetto magazzino fiscale.

Recentemente il decreto fiscale 2022 ha modificato i valori monetari di riferimento relativi alle scritture ausiliarie di magazzino. In questo articolo, quindi, vedremo quali novità ci sono in tema di contabilità di magazzino e cerchiamo di capire insieme cosa sono, a cosa servono e come si rilevano le scritture ausiliarie di magazzino.

 

Cos’è e a cosa serve la contabilità di magazzino

Per contabilità di magazzino si intende l’insieme delle rilevazioni contabili di tutti i movimenti di entrata e uscita della merce di un’azienda con la finalità di determinare il volume delle giacenze, sia in termini di quantità che di valore. La contabilità di magazzino è un sistema complementare della contabilità generale ed è uno strumento molto utile per avere sempre sotto controllo il proprio magazzino, dal punto di vista amministrativo.

Le rilevazioni elementari di magazzino registrano i movimenti di carico e scarico di ogni tipologia di merce, dalle materie prime ai prodotti finiti. La contabilità di magazzino serve a:

  • tenere traccia di tutte le operazioni di carico e scarico della merce in magazzino;
  • controllare costantemente il livello delle scorte e determinare così i tempi di approvvigionamento dei materiali;
  • determinare la valutazione delle rimanenze di magazzino a fine esercizio;
  • determinare i costi di acquisto e produzione;
  • quando obbligatoria, è anche un adempimento fiscale.

Come meglio descritto nel seguito, la sua tenuta può essere obbligatoria: tuttavia è ovvio che le condizioni previste dalla legge non impediscono alle imprese che non rientrano nell’obbligo di tenere comunque le scritture contabili di magazzino per una gestione ordinata e razionalizzata.

 

Contabilità di magazzino obbligatoria: le novità del 2022

La legge fiscale (DPR 600/73) impone l’obbligatorietà delle scritture ausiliarie di magazzino soltanto a determinate condizioni ossia:

  • il regime contabile è quello della contabilità ordinaria;
  • i valori di ricavi e di rimanenze devono superare determinate soglie per un certo periodo di tempo.

In riferimento a quest’ultima condizione, a dicembre 2021 il decreto fisco-lavoro (DL n. 146/2021) ha  convertito, dopo più di 20 anni, i valori previsti dalla legge espressi in lire, portando i ricavi ad una piccola riduzione e le rimanenze ad un piccolo aumento. In particolare la situazione prima e dopo la conversione è questa:

 

DAL 2022 IN POIFINO AL 2021DELTA
RICAVI

5.164.000 €

10 miliardi di lire (= 5.164.569 €)– 569 €
RIMANENZE1.100.000 €2 miliardi di lire (= 1.032.914 €)+ 67.086

 

L’obbligo per la tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino scatta quando per due esercizi consecutivi l’impresa superi entrambi i valori indicati per i ricavi e le rimanenze. L’obbligo può decadere quando l’impresa non dovesse più superare questi limiti per due esercizi di seguito: in questo caso al primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta questi limiti non vengono superati, può cessare di rispettare l’obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino.

Per capire meglio: se una società nell’anno n e n+1 supera entrambi i limiti, nell’anno n + 3 dovrà cominciare a tenere le scritture ausiliarie di magazzino. Se negli anni n + 6 e n + 7 i suoi ricavi e le rimanenze restano sotto le soglie sopra indicate, dall’anno n + 8 potrà dismettere la tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino.

Molto importante in questo contesto è il calcolo dei ricavi e delle rimanenze. È il TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi – DPR 917/1986) a definirne le modalità.

 

DATI DA INCLUDEREDATI DA ESCLUDERE
RICAVI

(rif. artt. 57 e 85 del TUIR)

  • i corrispettivi delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività;
  • i corrispettivi da cessione di materie prime, sussidiarie e semilavorati e dei beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • i corrispettivi per la cessione di obbligazioni e titoli non immobilizzati;
  • il valore dei beni auto-consumati o destinati a finalità estranee all’azienda;
  • gli indennizzi assicurativi di beni merce;
  • i contributi spettanti per contratto;
  • i contributi in c/esercizio spettanti per norma di legge.
 

 

  • i dividendi  e gli interessi attivi;
  • le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive;
  • i contributi in c/capitale;
  • i corrispettivi da cessione di beni mobili strumentali;
  • i proventi immobiliari.
RIMANENZE

(rif. artt. 92 e 93 del TUIR)

  • i beni alla cui produzione/scambio è diretta l’attività di impresa;
  • le materie prime e sussidiarie;
  • i semilavorati
  • le opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, di durata ultrannuale e non.
  • titoli (obbligazioni, azioni, eccetera)

 

Per la determinazione del valore dei ricavi e delle rimanenze, la legge ha esplicitamente previsto due casi in particolare:

  • per le imprese che hanno un periodo di imposta che non coincide con l’anno solare, il totale dei ricavi deve essere riportato all’anno; per le rimanenze finali invece non è previsto alcun ragguaglio;
  • quando un’impresa è sottoposta ad accertamento fiscale, per determinare i valori limite indicati in tabella, non si prendono in considerazione i valori maggiori se la differenza accertata con i valori dichiarati non supera il 15%.

 

Soggetti obbligati e soggetti esonerati dalla contabilità ausiliaria di magazzino

Per legge le imprese obbligate a tenere la contabilità di magazzino sono:

  • le imprese individuali che svolgono attività commerciale
  • le società di capitali
  • le società di persone
  • le società cooperative
  • le società di mutua assicurazione
  • gli enti commerciali e quelli non commerciali limitatamente alle attività commerciali svolte.

Sono esonerati dalla tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino:

  • le imprese individuali e le società di persone che hanno adottato la contabilità semplificata;
  • i professionisti;
  • coloro che svolgono attività commerciale occasionalmente;
  • i commercianti al minuto che svolgono attività commerciale nei locali aperti al pubblico, in spacci interni oppure tramite distributori automatici, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • le imprese agricole e di allevamento;
  • le imprese finanziarie;
  • le imprese immobiliari di affittanza;
  • i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e i soggetti che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica. Questi soggetti possono essere tenuti all’obbligo della contabilità di magazzino solo nel caso in cui utilizzino per la loro merce magazzini centralizzati che servono più negozi e a condizione che almeno uno degli store si trovi in un comune diverso da quello dove viene svolta l’attività principale.

 

Scritture ausiliarie di magazzino: come si tengono?

È l’articolo 14 del DPR 600/73 a stabilire che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute

in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali“.

Nella contabilità di magazzino vanno registrate le quantità in entrata e in uscita dei seguenti beni:

  • merci destinate alla vendita;
  • semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione;
  • prodotti finiti;
  • materie prime e altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti;
  • imballaggi utilizzati per il confezionamento dei prodotti;
  • materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi;
  • materie prime e altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Sono invece esclusi dalla rilevazione contabile i seguenti beni:

  • beni che non sono destinati ad essere incorporati fisicamente nei prodotti finiti (ad esempio i materiali per la manutenzione dei macchinari, quelli per la pulizia, il materiale pubblicitario e così via);
  • beni che sono in corso di lavorazione e non vengono classificati in modo distinto nell’inventario;
  • titoli azionari e obbligazioni;
  • beni di trascurabile rilevanza percentuale il cui costo complessivo di acquisto non ecceda il 20% di quello sostenuto nel periodo d’imposta precedente per tutti i beni oggetto di rilevazione di magazzino, per esempio materie prime e imballi.

Nella contabilità ausiliaria di magazzino si possono annotare, a fine periodo d’imposta, anche i cali e altre variazioni relative sempre alla quantità dei beni che generano delle differenze tra le giacenze fisiche rilevate in inventario e quelle che si desumono dalla contabilità tenuta.

 

Termini di registrazione delle scritture ausiliarie di magazzino

Per quanto riguarda i termini di registrazione delle scritture di magazzino, va premesso che la legge permette di rilevare i movimenti del singolo bene o anche i movimenti per raggruppamenti in categorie; le rilevazioni si possono effettuare ogni giorno oppure in forma riepilogativa almeno una volta al mese o con altra periodicità, purché non si superino i 30 giorni.

Questa periodicità non va confusa con quella prevista dall’articolo 22 del DPR 600/73, che parla delle registrazioni nelle scritture ausiliarie di magazzino che devono essere effettuato non oltre i 60 giorni. Questo termine va così interpretato:

  • se l’azienda adotta registrazioni singole allora il termine va dalla data del documento interno (es. una bolla) o dalla data del documento esterno (es. un DDT). Facciamo un esempio: se riceviamo della merce da fornitore tramite fattura accompagnatoria riportante la data del 10 aprile, la registrazione del movimento di carico merce va effettuata al massimo entro 60 giorni da tale data ossia entro il 9 giugno, mantenendo come data di registrazione il 10 aprile;
  • se l’azienda adotta registrazioni riepilogative di più movimenti la data va dall’ultimo giorno del periodo di riferimento. Facciamo un esempio: le registrazioni relative al mese di aprile devono essere riportate con data 30 aprile e possono essere registrate al massimo entro il 30 giugno.

Le registrazioni relative ai cali, perdite, distruzioni eccetera possono essere registrate entro 60 giorni dal termine del periodo d’imposta.

 

Conservazione delle scritture di contabilità di magazzino

Le scritture ausiliarie di magazzino sono scritture obbligatorie per il fisco, pertanto devono essere conservate e messe a disposizione in caso di accertamento da parte delle autorità tributarie. Vanno quindi conservate almeno fino a dieci anni.

 

Documenti della contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino si avvale dei seguenti documenti contabili:

  • il giornale di magazzino: è un registro che viene compilato in ordine cronologico dove si annotano tutte le entrate e le uscite delle merci (con solo le quantità fisiche oppure con quantità e valori), immettendo questi dati:
    • la data del movimento;
    • la descrizione;
    • la provenienza o la destinazione della merce;
    • la quantità.
  • le schede di magazzino: consiste nell’insieme delle schede di magazzino per ogni merce trattata (materie prime, semilavorati, componenti, prodotti finiti, eccetera). La scheda contiene i dati relativi ai vari movimenti di entrata e uscita del bene.
  • schede di lavorazione: vengono utilizzate nel caso in cui si effettui una produzione su commessa, sostituendo così le schede di magazzino; in queste schede vengono registrati i vari costi imputati alla commessa.

 

King software gestionale: scheda di magazzino

King software gestionale magazzino: Esempio di una scheda di magazzino 

I documenti di base della contabilità ausiliaria di magazzino sono quelli che attestano i movimenti interni oppure quelli esterni, come ad esempio bolle di prelievo merci per il trasferimento delle stesse alla produzione oppure le bolle di scarico per la vendita dei prodotti o ancora quelle di carico per l’acquisto da fornitori, eccetera.

Con il software gestionale di magazzino la stampa fiscale dei movimenti di magazzino, che riepiloga per periodo (solitamente il mese) tutti i movimenti di entrata e uscita delle merci, può essere prodotta in qualsiasi momento.

 

King software gestionale magazzino: stampa fiscale di magazzino

King software gestionale magazzino: Esempio di un modello di stampa fiscale di magazzino (ne esistono diversi)

Principali norme sulla contabilità di magazzino

I principali riferimenti normativi sulla contabilità di magazzino sono i seguenti:

  • Artt. 2214 “Libri obbligatori e altre scritture contabili” e 2219 “Tenuta della contabilità” del Codice Civile;
  • Decreto del Presidente della Repubblica nr 600 del 29/09/1973Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi“;
  • Circolare Ministero delle Finanze nr. 40 del 26/11/1981Imposte sul reddito. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1981, n. 664. Tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino“;
  • Decreto del Presidente della Repubblica nr 917 del 22/12/1986Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)” artt. 57, 85, 92 e 93;
  • Decreto del Presidente della Repubblica nr 695 del 09/12/1996 art. 1 “Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili“;
  • Circolare Ministero delle Finanze nr. 45/E del 19/02/1997Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, concernente la semplificazione di alcuni adempimenti contabili“;
  • Decreto del Presidente della Repubblica nr 146 del 21/10/2021 “Decreto fiscale 2022”.

 



 

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