Credito d’imposta adeguamento e sanificazione
Il 10 luglio è stato pubblicato il provvedimento che riguarda la richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento e la sanificazione degli ambienti di lavoro per limitare la diffusione del virus Covid 19, come da articoli 120 e 125 del Decreto Rilancio. Il DL Rilancio (attualmente in fase di conversione in legge da parte del Senato) ha infatti introdotto due tipi di credito d’imposta:
- Credito d’Imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art.120 DL 34/2020)
- Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125 DL 34/2020)
Grazie a queste misure, diverse attività possono beneficiare di incentivi e sgravi fiscali, recuperando così buona parte delle spese sostenute per gli interventi necessari all’adeguamento e sanificazione degli ambienti, incluso l’acquisto di strumenti quali guanti, mascherine, prodotti detergenti e disinfettanti ma anche termometri e termoscanner.
Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art.120 DL 34/2020)
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro consiste nel:
Il credito per l’adeguamento dei luoghi di lavoro spetta per le spese necessarie a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi i costi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché per gli investimenti in attività innovative come l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro
Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Dal 1/10/2020 ed entro il 31/12/2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. L’opzione della cessione avviene esclusivamente a cura del cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Chi sono i beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
I beneficiari della cessione del credito sono coloro che hanno attività aperte al pubblico, come bar, ristoranti, cinema e negozi. È necessario che si tratti di un’attività di impresa esercitata in luogo aperto così da essere accessibile per chiunque. Non rientrano in questa categoria di soggetti coloro che non svolgono abitualmente le attività commerciali e ritraggono redditi diversi.
Possono beneficiare del bonus anche associazioni, fondazioni ed enti privati, tra cui gli enti del terzo settore. Nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 45) si dichiarano “Enti del Terzo Settore” le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione e così via).
L’elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta è reperibile sul sito dell’agenzia delle entrate:
ATECO | ATTIVITÀ |
551000 | Alberghi |
552010 | Villaggi turistici |
552020 | Ostelli della gioventà |
552030 | Rifugi di montagna |
552040 | Colonie marine e montane |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559010 | Gestione di vagoni letto |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
562910 | Mense |
562920 | Catering continuativo su base contrattuale |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591400 | Attività di proiezione cinematografica |
791100 | Attività delle agenzie di viaggio |
791200 | Attività dei tour operator |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte agenzie di viaggio NCA |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
900101 | Attività nel campo della recitazione |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900202 | Attività nel campo della regia |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
910100 | Attività di biblioteche e archivi |
910200 | Attività di musei |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
932920 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
960420 | Stabilimenti termali |
Crediti d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125 DL 34/2020)
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione consiste nel:
Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; le attività di sanificazione devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione
Il richiamato articolo 125 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro l’11/09/2020 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da emanare entro l’11/09/2020. A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da emanare entro l’11/09/2020 ed entro il 31/12/ 2021, può essere ceduto, anche parzialmente ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Chi sono i beneficiari del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti:
- imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa “indipendentemente dal regime contabile adottato”;
- spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);
- Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);
- stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);
- lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR;
- enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti).
La stessa Agenzia specifica che, non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:
- soggetti forfettari (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014);
- soggetti minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- imprenditori / imprese agricole, “sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.
Sono esclusi i soggetti che non svolgono abitualmente le attività commerciali o di lavoro autonomo e producono conseguentemente redditi diversi ex art.67 co.1 lett. i) e l) TUIR.
Come richiedere il credito d’imposta
L’Agenzia delle Entrate il 10 luglio 2020 ha pubblicato il provvedimento con il modello che deve essere utilizzato per richiedere i crediti di imposta di cui agli artt. 120 e 125 DL 34/2020 e con le regole per l’invio della comunicazione, per la fruizione dei crediti d’imposta e per l’eventuale opzione di cessione. Nello stesso giorno è stata pubblicata anche la circolare n.20/E che fornisce i dettagli sui beneficiari del credito d’imposta e il corretto funzionamento e utilizzo.
La comunicazione del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021.
La comunicazione del credito per la sanificazione e per l’acquisto di DPI può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e non oltre il 7 settembre 2020.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal sito internet o dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata una ricevuta entro massimo 5 giorni, che ne attesta la presa in carico con l’indicazione delle relative motivazioni.
Fonte
Agenzia delle Entrate
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