Perdita d’esercizio

Si definisce “perdita d’esercizio” il risultato economico negativo rilevato nel bilancio d’esercizio, che si verifica quando i costi superano i ricavi ovvero le componenti negative del reddito superano quelle positive. In caso di perdita, alla fine dell’esercizio il capitale netto diminuisce.

 

Cosa fare in caso di perdita d’esercizio

Il codice civile disciplina le attività da intraprendere in caso di perdita d’esercizio (art. 2446 e 2482-bis): in particolare, nelle società di capitali l’assemblea dovrà deliberare le modalità di copertura della perdita in sede di approvazione del bilancio, che potrà essere coperta in 4 modi diversi:

  • utilizzando le riserve o gli utili portati a nuovo negli esercizi precedenti
  • rinviandola e coprendola con gli utili dei successivi esercizi
  • coprendola con una riduzione del capitale sociale
  • coprendola con una versamento da parte dei soci

È possibile adottare anche procedimenti misti, valutando la situazione specifica. Ad esempio, se con la riduzione del capitale sociale lo stesso va al di sotto della soglia minima prevista dalla legge, gli amministratori dovranno convocare un’assemblea straordinaria per deliberare un aumento oppure la trasformazione della società.

Dal punto di vista fiscale, la normativa di riferimento per la gestione della perdita d’esercizio è l’articolo 84 del TUIR che dispone che per le società di capitali in regime di contabilità ordinaria le perdite possono essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi, senza limiti di tempo, per importi che non superino l’80% del reddito di ciascun periodo. La stessa disciplina dà un’agevolazione per le società costituite da poco tempo: se queste rilevano perdite d’esercizio nei primi tre anni di attività, potranno scomputarle dai redditi conseguiti nei periodi successivi senza limiti di tempo e di quantità. Quest’ultima regola vale anche per le società di persone in contabilità ordinaria. Tuttavia le perdite d’esercizio rilevate dal 4° anno in poi non possono essere più portate in diminuzione dei redditi, ma devono essere sottratte dal reddito complessivo nell’esercizio in cui sono rilevate.