Persona fisica
Si definisce “persona fisica” ogni essere umano che assume, dal momento della nascita, lo stato di soggetto di diritto e come tale una capacità giuridica, ovvero la titolarità di diritti e doveri e l’assunzione di una posizione nelle situazioni giuridiche soggettive. La capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che si acquisisce con la maggiore età (compiuti i 18 anni) e che rende idoneo il soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri.
Diritti della persona fisica
L’art. 2 della Costituzione italiana tutela i diritti della personalità:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
I diritti essenziali hanno per oggetto gli attributi essenziali della persona umana: il diritto alla vita, il diritto all’integrità personale e alla salute, il diritto alla riservatezza, all’onore e alla reputazione, il diritto al nome e alla propria identità.
Questi diritti sono personalissimi, assoluti (valevoli erga omnes), inalienabili, imprescrittibili e intrasmissibili.
Differenza tra persona fisica e persona giuridica
A differenza della persona fisica, la persona giuridicaSi definisce "persona giuridica" un ente dotato di una capacità giuridica propria, distinta da quelle delle persone fisiche di cu... è un ente dotato di una propria capacità giuridica che si distingue da quelle delle persone fisiche di cui è composto. La persona giuridica è dotata inoltre di una sua autonomia patrimonialeSi definisce 'autonomia patrimoniale' il livello di separazione tra il patrimonio di una persona e quello di un’altra persona, f... distinta da quella dei soggetti la costituiscono.