Persona giuridica

Si definisce “persona giuridica” un ente dotato di una capacità giuridica propria, distinta da quelle delle persone fisiche di cui è composto. La persona giuridica è un soggetto di diritto titolare di rapporti giuridici, che ha come obiettivo il perseguimento di un fine che può essere pubblico (persona giuridica pubblica, come un qualsiasi Ente Pubblico a cominciare dallo Stato) oppure privato (persona giuridica privata, come le società di capitali e le società cooperative).

Le persone giuridiche private devono formarsi tramite un atto costitutivo, da sottoporre ad un controllo giudiziario per le società, le cooperative, i consorzi, oppure un controllo amministrativo per le fondazioni e le associazioni. Quando questo controllo va a buon fine l’ente acquisisce il riconoscimento di persona giuridica.

 

Persona giuridica e società

L’ordinamento italiano opera una distinzione in base alla forma societaria.

Le società di capitali e le società cooperative sono persone giuridiche e, in quanto tali, sono trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone fisiche dei soci:

  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
  • Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
  • Società per azioni (S.p.a.)
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

La personalità giuridica è invece negata alle società di persone, ovvero alle forme societarie:

  • Società in accomandita semplice (S.a.s.)
  • Società in nome collettivo (S.n.c.)
  • Società semplice (S.s.)