Fattura Elettronica: domande e risposte (FAQ)

FAQ Fatturazione Elettronica

Dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fatturazione elettronica per le fatture B2B e B2C: questo significa che qualsiasi documento di vendita, emesso da un’azienda o da un professionista (ovvero da un soggetto con Partita IVA) e che rappresenta una “fattura” avrà validità solo se generato in un particolare formato elettronico (XML) e inviato tramite un sistema di certificazione dell’Agenzia delle Entrate (detto Sistema di Interscambio, SdI).

Argomenti trattati

DOMANDE FREQUENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Domande più frequenti sulla Fatturazione Elettronica

 

Che cos’è la fattura elettronica?

La fattura elettronica è un documento di vendita generato in formato digitale, su file XML (eXtensible Markup Language) ovvero un formato strutturato che permette di riconoscere il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo. Il file  XML deve corrispondere a determinate specifiche tecniche, espressamente previste dall’Agenzia delle Entrate.

 

Come funziona la fattura elettronica?

La fattura elettronica deve essere emessa, trasmessa e conservata seguendo esclusivamente un processo digitale. Il documento deve essere emesso in formato XML(pertanto deve essere redatto necessariamente utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone) e viene poi inviato al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Questo sistema recapita la fattura elettronica al destinatario (dopo aver verificato che il file XML sia formalmente corretto). Per legge la fattura elettronica deve essere poi conservata digitalmente per minimo 10 anni.

Per saperne di più: Guida alla fatturazione elettronica

 

Che differenza c’è tra la fattura cartacea e quella elettronica?

Che differenza c’è tra la fattura cartacea e quella elettronica? Ovvero, cosa cambia per le aziende nella fase di emissione e ricezione della fattura in formato elettronico? La fattura cartacea è un documento di vendita che può essere stampato su carta e inviato via posta al destinatario, oppure generato su file (ad esempio un PDF, un Excel, eccetera) e inviato tramite email. Per essere considerato fattura, deve contenere alcuni requisiti richiesti dalla legge italiana. La fattura elettronica, invece, è un documento digitale che può essere emesso solamente in un formato XML standard e inviato tramite il Sistema d’Interscambio (SdI). Se non si segue tale processo, la fattura si considera non emessa e non potrà avere alcun valore né fiscale né legale.

 

Che cos’è la fatturazione elettronica obbligatoria?

La fatturazione elettronica obbligatoria è un sistema che permette di gestire l’intero ciclo di vita delle fatture elettroniche basandosi interamente su un processo digitale: dalla loro emissione fino alla loro conservazione a norma per 10 anni.

 

Chi è obbligato a emettere la fattura elettronica?

Chi è obbligato ad emettere la fattura elettronica? E chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?
Dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti che hanno una Partita IVA devono emettere e ricevere le fatture esclusivamente in formato elettronico. L’obbligo ha inizialmente escluso alcune categorie, come i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche: per queste categorie l’obbligo è scattato dal 1 luglio 2022, ma soltanto per coloro che fatturano più di 25.000 euro all’anno. Dal 1 gennaio 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti senza limiti di fatturato. Esonerati dall’obbligo sono anche i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti non residenti in Italia, comunitari ed extra comunitari (eccetto il Tax Free, che prevede l’obbligo anticipato già al 01/09/2018). I soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica devono, tuttavia, attrezzarsi per ricevere le fatture elettroniche. Chiunque operi con la Pubblica Amministrazione è obbligato a fatturare elettronicamente.

Per saperne di più: Fattura elettronica obbligatoria e regime forfettario

 

Che cos’è il Sistema di Interscambio?

Il Sistema di Interscambio (SdI) è il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate che gestisce i flussi delle fatture elettroniche. Tutte le fatture elettroniche devono transitare da questa piattaforma che si occupa di ricevere i file XML, effettuare una serie di controlli, inviare messaggi e notifiche, recapitare le fatture al corretto destinatario e conservare tutti i file transitati. Per essere ritenute valide le fatture elettroniche devono transitare dal SdI, altrimenti si considerano non emesse.

Per saperne di più: Sistema di Interscambio (SdI): cos’è e come funziona

 

Che cos’è l’indirizzo telematico?

L’indirizzo telematico è il canale che si desidera utilizzare per la ricezione delle fatture elettroniche; è possibile utilizzare il Codice Destinatario di un intermediario oppure un indirizzo di posta elettronica certificato (PEC). L’indirizzo telematico può anche essere impostato sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposita area denominata “Registra l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture“.

 

Che cos’è il Codice Destinatario o Codice Univoco?

Il Codice Destinatario (con la FatturaPA era detto Codice Univoco e identificava il codice univoco dell’ufficio pubblico destinatario della fattura elettronica) è un codice da inserire nella fattura elettronica per recapitare il documento al giusto destinatario. Si tratta di un codice alfanumerico di 7 caratteri univoco, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che individua il destinatario delle fatture oppure il suo intermediario. È un dato che nella fattura va sempre valorizzato (con il codice dell’intermediario oppure inserendo “0000000” se si vuole recapitare la fattura alla PEC del destinatario), altrimenti la fattura viene scartata dal Sistema di Interscambio.

Per saperne di più: Codice univoco fattura elettronica: cos’è e come ottenerlo.

 

Come si emette una fattura elettronica?

Poiché la fattura elettronica deve essere emessa nel solo formato digitale XML, la sua emissione deve avvenire tramite un’applicazione informatica che consenta di produrre questo tipo di file. È possibile utilizzare le applicazioni dell’Agenzia delle entrate oppure dei SOFTWARE ONLINE o dei SOFTWARE GESTIONALI messi a disposizione da aziende private.

I sistemi più in uso sono i SOFTWARE DI FATTURAZIONE IN CLOUD ovvero delle piattaforme che, tramite un portale web, permettono all’utente di emettere le proprie fatture in formato XML. Sono dotate di un’interfaccia semplificata e una dashboard dalla quale è possibile sia predisporre la propria fattura sia inviarla al SdI tramite un sistema di HUB. Se invece si dispone di un SOFTWARE GESTIONALE l’emissione della fattura si effettua all’interno del sistema, con le modalità tipiche del software in uso, che dovrà essere aggiornato per produrre automaticamente il file XML nel formato ministeriale richiesto. Poi, con un semplice click il software potrà integrarsi all’HUB d’invio per spedire la fattura al Sistema di Interscambio.

 

Come si riceve una fattura elettronica?

La ricezione della fattura elettronica può avviene secondo due modalità: tramite la casella PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure tramite il canale telematico (FTP o Web Service) che il cliente ha indicato al fornitore e che viene identificato dal Codice Destinatario.

 

Come viene recapitata una fattura elettronica al giusto destinatario?

È sempre il Sistema di Interscambio che si occupa di recapitare la fattura al giusto destinatario. Una volta effettuati tutti i controlli necessari alla validità del file XML, il Sistema di Interscambio recapiterà il file all’indirizzo telematico corretto indicato nella fattura o preventivamente registrato dal destinatario sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Dove trovo le fatture elettroniche nel cassetto fiscale?

In realtà la consultazione e il download delle proprie fatture elettroniche non si può fare dal proprio cassetto fiscale. L’accesso telematico alle proprie fatture elettroniche si può fare o direttamente sul portale “Fatture e Corrispettivi” oppure dall’area riservata che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di ogni contribuente, denominata di Fisconline. Quest’ultima offre una serie di servizi tra cui anche il Cassetto Fiscale, ma per accedere alle fatture bisogna cliccare sul servizio “Consultazioni e ricerca”, poi sulla sezione “Fatturazione elettronica” e da qui cliccare su “Fatture e Corrispettivi”.

Per saperne di più: Le fatture elettroniche si trovano nel cassetto fiscale?

 

Qual è la data di emissione di una fattura elettronica?

In generale una fattura, che sia cartacea o che sia elettronica, si considera emessa una volta “consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario e committente” (comma 1, art. 21, DPR n. 633/1972). Per la fattura elettronica la data di emissione è la data riportata nella fattura nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file XML, che deve corrispondere con la data di effettuazione dell’operazione (vendita bene o servizio); è la data che determina l’esigibilità dell’IVA. Dal 1° luglio 2019 i soggetti passivi di IVA avranno 10 giorni per l’emissione della fattura dall’effettuazione dell’operazione (DL.119/2018).

 

Qual è la data di ricezione di una fattura elettronica?

La data di ricezione è la data in cui SdI consegna la fattura al destinatario; nei casi di notifica di mancata consegna, coincide con la data di messa a disposizione del file nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi“. La data di ricezione è la data a cui si farà riferimento ai fini della detrazione dell’IVA.

 

Quanti giorni ho per inviare una fattura elettronica?

Dipende se sia emette una fattura elettronica immediata oppure una fattura elettronica differita.

La fattura immediata viene emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro 24 ore dall’effettuazione dell’operazione: se hai effettuato una cessione beni è uguale alla data di consegna merci; se hai effettuato una prestazione di servizio, equivale alla data di pagamento del servizio.

La fattura differita viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Nel file XML andrà precisato, nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “D” la lettera dichiarando quindi che si sta emettendo una fattura differita. Su questo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che restano valide le regole che permettono di predisporre la fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art.21 c.4 lett. a) del DPR 633/72. Questo chiarimento permetterà al cedente di disporre di maggior tempo per preparare e trasmettere poi la fattura elettronica; resta però sempre l’obbligo, in capo al venditore, di rilasciare al cliente, al momento dell’operazione, un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

Per saperne di più: Fattura Differita Elettronica: come si emette e quando e Fattura differita: cos’è e come si emette

 

Quanti giorni ho per ritrasmettere una fattura scartata dal Sistema di Interscambio?

Se una fattura non ha passato i controlli del Sistema di Interscambio viene scartata e inviata al trasmittente la notifica di scarto che contiene i codici di errore ossia la motivazione che ha comportato il blocco del processo. In tal caso il trasmittente ha 5 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di scarto per correggere l’errore e ritrasmettere la fattura al SdI senza incorrere in alcuna sanzione.

 

Si può modificare, annullare o stornare una fattura elettronica già emessa?

Qualsiasi fattura inviata al Sistema di Interscambio non può essere più modificata né annullata. Solo nel caso in cui si dovesse ricevere una notifica di scarto dal SdI (entro 5 giorni dalla trasmissione) la fattura si considera non emessa e sarà possibile effettuare tutte le modifiche del caso, prima di ritrasmetterla nuovamente al SdI. Se invece la fattura viene consegnata da SdI, l’unico modo è emettere una nota credito che annulla la fattura elettronica precedente e si dovrà procedere con l’emissione una nuova fattura elettronica.

 

Come scaricare una fattura elettronica?

Le fatture elettroniche gestite con un software di fatturazione elettronica vengono scaricate in automatico nella sezione predisposta. Quando non si utilizza un software di questo tipo o in casi particolari (nei casi di mancata consegna dovuti ad esempio a codice destinatario o PEC errati) è possibile scaricarle accedendo alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi.

Oltre a scaricare la singola fattura, si possono scaricare un elevato numero di fatture elettroniche contemporaneamente, tramite la funzione “Download massivo”. È possibile selezionare le fatture emesse o ricevute e definire eventuali filtri o opzioni di ricerca per limitare la selezione alle fatture desiderate (ad esempio si può impostare un intervallo di tempo diverso da quello proposto a sistema). Entro 5 giorni verrà recapitato un file .zip contenente le fatture e i metadati disponibili per il download definitivo.

 

Come visualizzare il file XML e i suoi allegati

Uno dei miei fornitori mi ha riferito che ha allegato al file XML un PDF di cortesia con i dettagli della fattura, ma nel sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” non riesco a capire dove posso vedere questo pdf. Come posso risolvere?
Per vedere il file XML e i suoi allegati, se non possiedi un gestionale che ti consenta di farlo, puoi scaricare il software gratuito Assoinvoice (https://for.assosoftware.it/assoinvoice) che è il software creato per tale scopo da Assosoftware. Così puoi vedere e stampare sia il contento XML che l’eventuale allegato PDF.

Per saperne di più: Fattura Elettronica: come convertire il file XML in PDF

 

Come visualizzare una fattura elettronica senza un software?

Il Sistema di Interscambio mette a disposizione un foglio di stile (stylesheet) per la visualizzazione della fattura. In pratica occorre scaricare il foglio di stile e salvarlo nella cartella dove si salveranno anche i file delle fatture in formato XML. Fatto ciò, cliccando sui file XML, questi verranno interpretati dal foglio di stile e rappresentati in un formato leggibile. Sul sito FatturaPA è disponibile una sezione dove è possibile visualizzare sia il contenuto del file Fattura che del file messaggio (ricevuta, notifica, attestazione).

 

Cosa devo fare se non conosco né il Codice Destinatario né la PEC del cliente?

Puoi emettere una fattura elettronica inserendo nel campo Codice Destinatario il codice convenzionale di 7 zeri “0000000”. Così facendo, se il destinatario ha provveduto (come avrebbe dovuto fare) a registrare il suo indirizzo telematico preferenziale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il Sistema di Interscambio farà arrivare la fattura a questo indirizzo e ti notificherà l’avvenuta consegna della fattura. Se, invece, il destinatario non ha effettuato questa registrazione, SDI depositerà comunque l’originale della fattura nella sua area riservata (nel sito “Fatture e Corrispettivi” ) e, contemporaneamente, ti invierà una notifica di Mancata Consegna (MC). A questo punto, dovrai avvisare (via mail, via telefono, eccetera) il tuo cliente dell’invio della fattura elettronica e della sua disponibilità nella sua area fiscale, così che possa scaricarla.

Per saperne di più: Fattura Elettronica: come inserire il Codice Destinatario

 

Cosa devo fare se ricevo una fattura sbagliata da SdI?

Bisogna fare subito una distinzione sul tipo di errore. La fattura ricevuta è intestata alla tua azienda oppure a un’altra partita Iva? In base alla risposta, bisognerà comportarsi in modo diverso. Vediamo come:

  • “Ho ricevuto da SdI una fattura intestata alla mia azienda, ma emessa per errore da un mio fornitore: il file .xml riporta come Partita Iva del Destinatario quella della mia società”. In questa ipotesi, contatta subito il fornitore che ha emesso la fattura, chiarisci l’equivoco e richiedi l’emissione di una nota credito a storno totale (sempre ovviamente in formato elettronico). Sia la fattura originale che la nota credito dovranno essere registrate in contabilità.
  • “Ho ricevuto da SdI una fattura intestata a un’altra società, ma inviata alla mia PEC: il file .xml riporta come Partita Iva del Destinatario quella di un’altra società”. In questa ipotesi, si tratta evidentemente di un errore di compilazione commesso dal soggetto che ha emesso la fattura. Dato che la fattura consegnata dal SdI viene considerata fiscalmente emessa verso la Partita Iva del destinatario, non devi preoccuparti di nulla: tuttavia, per correttezza avvisa il soggetto emittente dell’errore, così che possa porvi rimedio.

 

Che cos’è la conservazione delle fatture elettroniche?

La conservazione delle fatture elettroniche è un processo digitale, regolato dalla legge, con il quale i formati elettronici dei documenti vengono “archiviati”, in modo tale da mantenere la loro integrità e validità legale nel tempo.

 

 

DOMANDE SULL’EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

 

Copia cartacea della fattura elettronica: devo sempre apporre la dicitura “copia di cortesia”?

Dal 1 gennaio 2019 le fatture cartacee emesse dai soggetti non esonerati dall’obbligo sono sempre considerate di copie di cortesia. Pertanto, apporre la dicitura “copia di cortesia” è consigliabile ma non obbligatorio.

 

Si può inserire il logo nella fattura elettronica XML?

No, il formato XML non prevede l’inserimento di loghi. Si può inviare una copia di cortesia cartacea o un PDF contenente il proprio logo al destinatario. Solitamente, i software di fatturazione elettronica permettono di inviare una email di cortesia con estrema semplicità.

 

È possibile allegare uno o più file alla fattura elettronica?

Il formato XML della fattura elettronica prevede la possibilità allegare uno o più file di formato qualsiasi (Pdf, Jpeg, Doc, Txt, XML, TIFF, eccetera). L’esigenza può nascere dal fatto che i dati contenuti nel file allegato non trovano collocazione nei campi del tracciato XML oppure, pur potendo trovare collocazione nei campi del file, si ritiene più utile o conveniente trasmetterli attraverso un altro file. Ovviamente, se l’allegato contiene uno o più dati già presenti nel tracciato XML, questi ultimi saranno gli unici a essere ufficialmente validi.

 

Come emettere la fattura elettronica dal sito dell’Agenzia delle entrate?

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione tre tipi di strumenti per poter emettere una fattura elettronica:

  • Portale web: si tratta di una procedura web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/). Per accedervi occorre avere la partita IVA e le credenziali di accesso (SPID, CIE o CNS).
  • Software stand alone: nella sezione “software” del sito web dell’Agenzia delle Entrate, si può scaricare il file per installare il programma “Compilazione Fattura Elettronica (FEL18)” che consente la predisposizione della fattura in formato XML. La sua funzionalità si limita alla creazione del file, dopodiché occorre spedirlo al Sistema di Interscambio.
  • App Fatturae: un’app che può essere utilizzata solo da ditte individuali e lavoratori autonomi; non può essere utilizzata da società. Permette l’emissione e la trasmissione delle fatture al SdI. Inoltre permette di importare, visualizzare e inviare una fattura predisposta con un software diverso dall’app. Si collega in automatico poi con la sezione “Fatture e Corrispettivi“. Per accedervi occorre scaricare l’app e avere le credenziali di accesso (SPID, Fisconline o Entratel per i soli titolari di partita IVA, ditte individuali o professionisti).

Per approfondire scarica la guida Guida Fattura Elettronica gratis dell’Agenzia delle Entrate

 

Cosa devo fare se trovo errori nella Fattura Elettronica

Il Sistema di Interscambio effettua una serie di controlli formali su tutti i file XML ricevuti: se il file risulta “formalmente corretto” lo invia in automatico al destinatario. Quindi, se ricevi una fattura che consideri sbagliata (ad esempio, perché gli importi addebitati non sono corretti oppure non è dovuta) dovrai richiedere al chi l’ha emessa di inviarti una nota di credito, sempre in formato elettronico, che storni le inesattezze. Nel file XML della nota credito, nel campo andrà indicato il codice TD04 – Nota di credito.

Per saperne di più: Gli errori della Fattura Elettronica: come correggerli?

 

Cosa significa “Mancata consegna” di una fattura da parte di SDI?

Ho inviato una fattura con Codice Destinatario 0000000 a un Cliente con Partita Iva, che mi aveva detto di aver registrato sul “Fatture e Corrispettivi” il proprio indirizzo telematico. Ma ho ricevuto un MC – Mancata consegna. Come mai?

Probabilmente, il canale di ricezione del cliente ha avuto un problema. Vediamo perché, ripercorrendo i passaggi dall’origine.

Iniziamo dicendo che se un cliente ha registrato sul sito dell’Agenzia il proprio indirizzo telematico preferenziale, SDI verificherà in prima istanza tale impostazione e, quindi, tale cliente riceverà tutte le fatture elettroniche sul canale scelto (indipendentemente da quanto scritto sul file XML). Per questo motivo, ogni titolare di partita IVA dovrebbe registrare il proprio indirizzo preferenziale sul sito dell’Agenzia; spesso, è il commercialista che effettua questa operazione per conto del cliente.

Detto ciò, se un’azienda/professionista ha fatto (come avrebbe dovuto fare) la registrazione sul FeC e ha indicato il canale corretto, la fattura viene consegnata regolarmente, pur indicando i soli 0000000.
Se non viene consegnata, ciò può dipendere da 3 motivi:
1) Il Cliente ha scritto un dato errato su Fatture e Corrispettivi (ad esempio, ha scritto un Codice Destinatario sbagliato)
2) Il Cliente ha indicato come canale preferenziale la propria PEC, ma SDI non è riuscito a recapitare il messaggio (ad esempio, perché la casella PEC è piena)
3) Il Cliente ha registrato il Codice Destinatario di un intermediario/HUB che però ha respinto la sua fattura (per motivi da approfondire).
Il 3° caso può quindi verificarsi se l’HUB ricevente respinge la fattura: ciò può succedere per diversi motivi, che possono essere di tipo tecnico (ad esempio, l’HUB ha avuto un problema o un disservizio) oppure amministrativi (ad esempio, il Cliente non ha attivato o non ha rinnovato il servizio di ricezione sull’HUB dell’intermediario).

Ad ogni modo, se hai ricevuto la MC, significa che la tua fattura è comunque data per emessa da SDI: avvisa quindi il tuo cliente per email dell’accaduto, così che possa provvedere a scaricare la fattura dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per saperne di più: Fattura Elettronica: cosa fare in caso di mancata consegna

 

La fattura B2C deve obbligatoriamente essere emessa in formato elettronico?

Quando un consumatore finale senza Partita IVA chiede fattura, il venditore è obbligato ad emettere la fattura elettronica e a rilasciare anche una copia cartacea e/o su pdf per email all’acquirente. In ogni caso il destinatario della fattura saprà di avere a disposizione, nel portale Fatture e Corrispettivi la fattura elettronica emessa dal venditore.

 

Si può rifiutare una fattura elettronica?

Se una fattura viene rifiutata dal destinatario, si deve considerare non emessa e quindi l’emittente deve stornarla? Oppure no? Le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare una fattura elettronica, ma i Privati no. Questo significa che mentre una PA può rispondere al SdI con una notifica di rifiuto e la fattura elettronica assume il significato di “fattura non emessa”, il soggetto Privato non può fare altrettanto: la fattura elettronica B2B (o B2C) che ha superato i controlli del SdI ed è stata regolarmente consegnata, si considera comunque fiscalmente emessa. L’eventuale fattura B2B rifiutata dal destinatario dovrà essere stornata con una nota di credito (o una rettifica interna a seconda delle situazioni) e si dovrà procedere eventualmente ad emettere una nuova fattura elettronica.

 

DOMANDE SUL SISTEMA D’INTERSCAMBIO

Domande generali sul Sistema di Interscambio.

 

Come ci si registra sul Sistema di Interscambio?

In realtà non ci si registra sul Sistema di Interscambio, ma ci si registra sul sito dell’Agenzia delle Entrate richiedendo le credenziali di accesso. In particolare occorre avere uno dei seguenti accessi:
>> Pin Agenzia Entrate: Fisconline/Entratel
>> Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
>> Pin di identità digitale (SPID)

 

Come funziona il Sistema di Interscambio?

Il Sistema di Interscambio funziona come un “postino” intelligente: riceve i file delle fatture elettroniche, li verifica e, se è tutto corretto, li recapita al giusto destinatario. Tutte le fatture elettroniche devono passare da questo sistema ed essere certificate nella loro coerenza e validità, sia legale che fiscale.

 

Che tipo di controlli effettua sui file XML il Sistema di Interscambio?

Il Sistema di Interscambio, per ogni file ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario. In particolare le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

  • nomenclatura ed unicità del file trasmesso: conformità del nome file e controllo invio file con lo stesso nome;
  • dimensioni del file: il file non deve eccedere le dimensioni ammesse per il canale di trasmissione utilizzato;
  • integrità del documento: per garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma;
  • autenticità del certificato di firma: per garantire la validità del certificato di firma utilizzato;
  • conformità del formato fattura: per garantire che il contenuto del documento sia rappresentato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche;
  • coerenza del contenuto della fattura: per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi, come previsto dalle regole tecniche (ad esempio la data successiva alla data di ricezione, campo Partita IVA o Codice Fiscale non valorizzato, campo Codice Destinatario non valorizzato, calcolo dell’imponibile secondo le specifiche tecniche non corretto, eccetera);
  • validità del contenuto della fattura: per accertare la presenza e la validità dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili (ad esempio se il Codice Fiscale è valido, se il Codice Destinatario è attivo o non valido, eccetera);
  • unicità della fattura: per intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata;
  • recapitabilità della fattura: per garantire che la fattura abbia tutti i dati corretti per la giusta recapitabilità al destinatario.

 

Quali notifiche invia il Sistema di Interscambio?

Il Sistema di Interscambio invia una serie di notifiche a seconda dello step o dei problemi rilevati in fase di controllo. In particolare, per la Fatturazione tra Privati, le notifiche sono:

  • Ricevuta di consegna (RC): è la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario
  • Notifica di scarto (NS): è la notifica inviata dal SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal SdI sul file ricevuto
  • Notifica di mancata consegna (MC): è la notifica inviata dal SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file al destinatario.

 

Come mai lo SDI non è riuscito a consegnare la fattura elettronica?

Lo SDI non è riuscito a consegnare la fattura elettronica al destinatario: come mai? e cosa si deve fare in questo caso? Quando il Sistema di Interscambio non riesce a recapitare la fattura elettronica al destinatario invia una notifica di Mancata Consegna (MC) al fornitore e, nello stesso tempo, deposita il file XML originale nell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi del destinatario. La mancata consegna può essere dovuta a svariati motivi:

  • se il cliente è un privato titolare del solo codice fiscale: è nella norma in quanto il privato non deve obbligatoriamente registrare il suo indirizzo telematico, pertanto, nel caso di emissione di una fattura elettronica è corretto che venga depositata nel suo Cassetto Fiscale. In questo caso sarà il destinatario a dover prelevare il file XML nella sua area riservata.
  • Se il cliente è un soggetto titolare di partita IVA: si può verificare nel caso in cui l’indirizzo telematico inserito in fattura non sia corretto oppure sia corretto, ma si è verificato un problema non imputabile allo SDI (ad esempio la PEC è piena oppure non è stato rinnovato l’abbonamento). In questo caso, il fornitore dovrà avvisare il cliente (con una mail o una telefonata) che la fattura gli è stata recapitata correttamente nella sua area riservata.

 

Una fattura scartata dal Sistema di Interscambio si considera comunque emessa?

No. Se una fattura trasmessa al Sistema di Interscambio non supera i controlli propedeutici che questo fa su tutti i file ricevuti, viene scartata e si considera non emessa.

Per saperne di più: Cosa fare quando la Fattura Elettronica viene scartata

 

Come ritrasmettere una fattura scartata dal Sistema di Interscambio?

Con quale data e numerazione va ritrasmessa una fattura scartata dal Sistema di Interscambio? Quando una fattura viene scartata dal Sistema di Interscambio occorre ritrasmetterla entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di scarto. Per quanto riguarda la data e la numerazione della fattura la situazione ideale sarebbe ritrasmettere la fattura con la stessa data e la stessa numerazione. Se ciò non fosse possibile, occorre seguire una delle due modalità:

  • nuova fattura con nuovo numero e data: dopo aver stornato la fattura scartata, bisogna inserirne una nuova con un nuovo numero di protocollo e una nuova data. In questo documento, però, occorre far riferimento alla precedente fattura scartata; in tal modo si attesta la tempestività della correzione e ritrasmissione della fattura e non si inficia il periodo di liquidazione dell’imposta
  • fattura con rettifica: si segue lo stesso procedimento di sopra ossia storno del precedente movimento contabile, inserimento e emissione di nuova fattura. Il nuovo documento riporta la stessa numerazione della precedente, ma con un elemento rettificativo che faccia capire che si tratta di un documento scartato e rettificato (ad esempio numerazioni come “1/R” o “1/S”). Queste fatture devono essere inserite in un apposito registro sezionale

In ogni caso è importante che ci sia comunque un legame con quella inizialmente trasmessa: solo in questo modo si può attestare che il documento fa riferimento ad un cessione avvenuta in una determinata data.

Per saperne di più: Cosa fare quando la Fattura Elettronica viene scartata

 

Come si ottiene il Codice Destinatario?

Il Codice Destinatario si ottiene a seguito dell’accreditamento di un canale telematico FTP o Web-Service. Dal sito www.fatturapa.gov.it, si va nella sezione “Strumenti” e poi nella sezione “Gestire il canale“. All’interno di questa sezione, l’utente dovrà caricare la richiesta di accreditamento originariamente presentata. Possono accreditare il canale solamente soggetti che presentano determinati requisiti (tipo le software house). Gli altri soggetti possono chiedere il Codice Destinatario di un proprio intermediario.

 

Che cos’è un canale telematico di tipo FTP o Web-Service?

Il canale telematico di tipo FTP o Web-Service sono canali di trasmissione e/o ricezione delle fatture elettroniche. Con il Servizio FTP l’azienda o il suo intermediario deve esporre un proprio FTP Server e comunicare le relative credenziali d’accesso per essere raggiunto dal client FTP dell’Agenzia delle Entrate. Tale modalità prevede la possibilità di trasmettere i file, preventivamente crittografati, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, all’interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale. Il Servizio Web-Service è un sistema software in grado di garantire l’interoperabilità tra sistemi che si trovano sulla stessa rete. In pratica il SdI mette a disposizione, su rete Internet, un servizio web, che è richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.

 

 

DOMANDE SU QR-CODE, PEC E CODICE UNIVOCO

 

Che cos’è il QR-Code?

Il QR-Code è un codice a barre bidimensionale che potrà essere mostrato ai fornitori per consentire loro di acquisire in automatico i propri dati identificativi IVA e il relativo indirizzo telematico. È leggibile dai dispositivi elettronici (smartphone, tablet, pc) e si genera dopo aver registrato il proprio indirizzo telematico sul sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando sull’apposita voce “Generazione QR-Code“.

 

Codice Destinatario e Codice Univoco: che differenza c’è?

Si sente spesso parlare di Codice Destinatario e Codice Univoco. Sono la stessa cosa? Il Codice Destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri che riguarda la fatturazione elettronica tra privati. Il Codice Univoco (anche noto come Codice IPA) è un codice alfanumerico a 6 caratteri che riguarda la fatturazione elettronica verso le amministrazioni pubbliche (fattura PA). Entrambi servono a individuare il giusto destinatario: il titolare di partita IVA nel primo caso, oppure l’Ente amministrativo nel secondo.

Per saperne di più: Codice univoco fattura elettronica: cos’è e come ottenerlo

 

Si può scegliere la PEC per ricevere le fatture elettroniche?

Assolutamente sì. Per ricevere le fatture elettroniche esclusivamente tramite PEC, è necessario fornire l’indirizzo della propria casella di posta certificata o ai fornitori oppure si può registrare la propria PEC come indirizzo telematico predefinito nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Il fornitore dovrà inserire nella fattura elettronica la PEC del committente (cliente) e (sempre) il codice destinatario “0000000”, quindi invierà il file XML al Sistema di Interscambio (SdI) che si occuperà di recapitare il documento alla PEC del destinatario.

 

C’è un modo per conoscere la PEC di un’azienda o di un professionista?

Sì, andando sul sito https://www.inipec.gov.it/cerca-pec vengono indicate tutte le PEC di aziende e professionisti.

 

Come cambiare indirizzo PEC per ricevere le fatture?

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate ho registrato, come canale di ricezione prevalente, la mia PEC. Adesso ho necessità di cambiarla con una nuova. Posso farlo? Assolutamente sì. Ti basta entrare nella sezione “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche” e cambiare la vecchia PEC con la nuova.

 

Posso usare la PEC per inviare le fatture elettroniche ai miei clienti?

Se vuoi utilizzare la PEC per inviare la fatture elettroniche ai tuoi clienti, dovrai predisporre il messaggio PEC, allegare il file XML e inserire, la prima volta, questo indirizzo destinatario della mail: sdi01@pec.fatturapa.it.

 

Come registrare un indirizzo telematico prevalente?

Ho registrato il mio indirizzo telematico sul sito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Dove riceverò le fatture elettroniche dei miei fornitori? Riceverai le tue fatture all’indirizzo telematico che hai pre-registrato sul sito dell’Agenzia: sulla PEC se hai inserito la tua PEC come indirizzo prevalente, oppure su un canale accreditato se hai inserito il Codice Destinatario del tuo intermediario. Registrare l’indirizzo telematico è molto importante: scopri qui come fare.

 

 

DOMANDE SULLA CONSERVAZIONE

 

Per quanto tempo bisogna conservare le fatture secondo la legge italiana?

La conservazione delle fatture elettroniche deve essere fatta per almeno 10 anni.

 

Conservazione elettronica delle fatture dell’Agenzia delle Entrate

Ho acquistato un pacchetto software di conservazione elettronica delle fatture da una software house. Posso attivare anche il servizio di conservazione gratuito fornito dal sito dell’Agenzia delle Entrate?
Assolutamente sì. I due sistemi non sono incompatibili: in questo caso avrai due “depositi” di file conservati. È bene però dire che i servizi di conservazione elettronica solitamente offerti dalle software house permettono la conservazione non solo delle fatture elettroniche e dei messaggi inviati dal SDI, ma anche di altri documenti fiscali (ad esempio libro giornale, registri IVA, documenti di trasporto, eccetera). Il servizio offerto dall’AdE comprende solo le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute.

Per saperne di più:
Conservazione fatture elettroniche emesse con altri software
Conservazione digitale delle fatture elettroniche

 

Come si effettua la conservazione delle fatture elettroniche?

La conservazione delle fatture elettroniche può essere effettuata da un software di gestione documentale: in tal caso è automatica. L’archiviazione ha come oggetto sia i file in formato XML che anche in altri formati ammessi dalla legge (ad esempio PDF, jpg o txt). Anche l’Agenzia delle Entrate offre un servizio di conservazione delle fatture elettroniche nel solo formato XML. Per ottenere tale servizio occorre stipulare un accordo di servizio on line, disponibile nel sito dell’Agenzia.

 

Che differenza c’è tra conservazione elettronica, digitale e sostitutiva delle fatture?

I tre termini hanno significato diverso e precisamente:

  • Conservazione Elettronica: è il processo di archiviazione che rende statici e immodificabili i documenti informatici conservati, assicurandone il valore giuridico, l’integrità e l’autenticità, l’accesso e la leggibilità nel tempo.
  • Conservazione Digitale: è la conservazione elettronica di un documento nativo in formato digitale. Il documento nasce quindi già in un formato che è immateriale: ne sono un esempio pratico proprio la PEC oppure la Fattura elettronica.
  • Conservazione Sostitutiva: è il processo informatico di archiviazione che rende statici e immodificabili i documenti conservati, assicurandone il valore giuridico, l’integrità e l’autenticità, l’accesso e la leggibilità nel tempo

 

Si può delegare la conservazione delle fatture elettroniche ad un intermediario?

La conservazione delle fatture elettroniche può essere delegata ad un terzo che fa da intermediario (ad esempio una software house).

 

 

ALTRE DOMANDE SULLA FATTURA ELETTRONICA

 

Che differenza c’è tra Fattura PA, B2B e B2C?

Si tratta di tre tipologie di fatture elettroniche che differiscono tra di loro per il diverso destinatario. In particolare, nella Fattura PA il destinatario è un ente pubblico (un comune, una scuola, un ospedale, eccetera), nella Fattura B2B il destinatario è un soggetto titolare di Partita IVA (un’azienda, un negozio, un professionista, eccetera) e nella Fattura B2C il destinatario è una persona fisica senza Partita IVA (consumatore finale). Si parla di Fatturazione Elettronica tra Privati in riferimento al B2B e B2C. Il processo di fatturazione elettronica verso la PA (Pubblica Amministrazione) ha alcune differenze tecniche rispetto ai privati.

 

Qual è la normativa di riferimento per la fatturazione elettronica B2B?

La prima norma che ha introdotto, in maniera facoltativa, la fatturazione elettronica tra privati (B2B) in Italia è stata il D.Lgs. n.127/2015. Successivamente, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ne ha ufficialmente definito l’obbligatorietà. Spesso il legislatore interviene in materia: per conoscere le ultime norme l’Agenzia delle Entrate ha un’area dedicata alla normativa.

 

A quale indirizzo devo collegarmi per accedere ai servizi di fatturazione elettronica offerti dall’Agenzia delle Entrate?

Per accedere ai servizi di fatturazione elettronica offerti dall’Agenzia delle Entrate devi loggarti, con le tue credenziali (Fisconline, Entratel, SPID o CNS), su questo sito: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/.
Dal 1° marzo 2021 per accedere a questo tipo di servizi, come a ogni altro tipo di servizi online dell’Agenzia, saranno valide solo ed esclusivamente SPID, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi, in conformità al Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020): non saranno quindi più valide le credenziali Fiscoline e Entratel.

Per saperne di più: Fatture e Corrispettivi: i servizi disponibili

 

Dove trovo le fatture sul sito “Fatture e Corrispettivi”?

Un cliente mi ha detto di non aver ricevuto una fattura del 2 gennaio che ho correttamente inviato il giorno 3. A me la fattura risulta regolarmente consegnata (ho la notifica dell’avvenuta consegna da parte di SdI). Il mio cliente non riesce a trovarla. Poiché non posso inviargliela di nuovo, come posso aiutarlo? Molto probabilmente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il tuo cliente va a verificare nella sezione “Fatture Ricevute”. Dovrebbe guardare anche nella sezione “Fatture messe a disposizione”.

 

Se viene inviata al cliente una fattura in forma diversa da quella dell’XML cosa succede?

Dal 1° gennaio 2019 tutte le transazioni tra privati soggetti IVA devono essere nel formato elettronico XML, altrimenti si considerano non emesse e non valide né fiscalmente né legalmente. In questi casi sono previste delle sanzioni (art. 6 DLgs. 471/1997) a carico del fornitore (sanzione che va dal 90% al 180% dell’IVA, per ogni fattura), oltre a non permettere la detrazione dell’IVA a carico del cliente.

 

Cosa devo fare se ricevo una fattura elettronica per merce o servizi mai ricevuti?

Devi contestare la fattura direttamente al tuo fornitore via mail, via telefono, eccetera. L’obbligo di fatturazione elettronica non ha cambiato nulla in tema di rifiuto o contestazione di una fattura, tuttavia non puoi utilizzare il Sistema di Interscambio per comunicare un rifiuto o una contestazione di fattura.

 

Che cos’è la delega ad uno o più intermediario?

Che cos’è la delega ad uno o più intermediario per la gestione della fatturazione elettronica? Quali servizi relativi alla fatturazione elettronica sono delegabili? Il legislatore italiano ha previsto la possibilità che i servizi relativi all’emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche possano essere delegati ad uno o più intermediari (fino ad un massimo di 4). Sono delegabili:

  • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
  • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
  • registrazione dell’indirizzo telematico
  • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
  • accreditamento e censimento dispositivi

 

Come si conferisce la delega all’intermediario?

La delega ad uno o più intermediari può essere conferita dal cedente (ossia colui che emette la fattura) o dal cessionario (ossia colui che la deve ricevere) utilizzando più due modalità:

  • tramite la propria aria riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • presentando l’apposito modulo di delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
  • consegnando l’apposito modulo, compilato e sottoscritto, insieme ai dati relativi al “volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA dell’anno precedente, direttamente all’intermediario stesso che a sua volta può richiedere l’attivazione della delega tramite il servizi online del sito dell’AdE oppure inviando una comunicazione predisposta secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia.

Ogni delega può essere revocata in qualsiasi momento.

 

Che differenza c’è tra fattura ordinaria e fattura semplificata

La fattura semplificata si emette per importi non maggiori di € 400,00 IVA compresa.

Per saperne di più: La fattura elettronica semplificata

 

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate si possono scaricare le fatture ricevute massivamente?

Sì, è possibile farlo tramite la funzionalità “Download massivi”. Puoi selezionare, se vuoi, le fatture emesse o ricevute e definire il periodo (Da – A). Entro 5 giorni riceverai un file .zip contenente le fatture e i metadati.

 

Con la fatturazione elettronica come devono agire le amministrazioni condominiali?

Il condominio non è un soggetto titolare di Partita IVA e quindi non è obbligato ad emettere fattura elettronica. I fornitori titolari di Partita IVA, che devono emettere fattura nei confronti di un’amministrazione condominiale, devono considerare il condominio come un consumatore finale: devono emettere, quindi, una fattura B2C, indicando nel campo IDFiscale dei Dati Anagrafici del destinatario il codice fiscale del condominio e nel campo Codice Destinatario il codice “0000000”.

Per saperne di più: Fattura Elettronica B2C: come funzionerà da gennaio 2019?

 

Per le operazioni transfrontaliere è obbligatoria la fattura elettronica?
Per i soggetti (impresa o persona fisica) non residenti in Italia, bisogna comunque emettere fattura elettronica?

L’obbligo della fatturazione elettronica non riguarderà le operazioni transfrontaliere ossia tutte quelle operazioni di cessione beni e/o servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano. In ogni caso, gli operatori IVA che ricevono o trasmettono fatture per questo tipo di operazioni devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di queste transazioni, a meno che non sia stata emessa una bolletta doganale o sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica. La trasmissione di questi dati deve avvenire tramite file XML, come da specifiche tecniche illustrate dall’Agenzia stessa nell’Allegato del Provvedimento nr 89757. Qualora si emetta una fattura elettronica a fronte di un’operazione transfrontaliera, occorre inserire nel campo “Codice Destinatario” il codice “XXXXXXX”. Nel campo “identificativo fiscale IVA” va inserita la partita IVA comunitaria; se si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: “OO 99999999999”.

Per saperne di più: Esterometro 2021: come compilarlo e cosa accadrà nel 2022

 

Devo inviare al SDI anche le fatture fuori campo IVA?

Per le operazioni fuori campo IVA non c’è in generale l’obbligo di emettere fattura. C’è però da aggiungere che il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018 ha ammesso l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML. Quindi, se decidi di certificare tali operazioni tramite fattura, dovrai emettere il formato XML e inviarlo al SdI, ricordando di inserire nel campo Natura il codice “N2.2 (non soggette)”.

 

Come funzionano le autofatture con la fatturazione elettronica?

Per le autofatture valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione che valgono per le fatture elettroniche. L’autofattura, essendo una fattura a tutti gli effetti, dovrà essere prodotta in formato XML e veicolata attraverso il Sistema di Interscambio.

Per saperne di più: L’autofattura ai tempi delle fattura elettronica
Autofattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2022

 

Autofattura per regolarizzare il pagamento dell’IVA

Ho soggiornato in un hotel, pagando a fine pernottamento con carta di credito aziendale e richiedendo la relativa fattura. L’hotel mi ha consegnato una fattura cartacea, rifiutandosi di emettere quella in formato elettronico (mi hanno detto che non hanno neanche il software per farlo). In questo caso cosa succede? Cosa devo fare per non incorrere in sanzioni amministrative?

Le fatture cartacee, emesse da soggetti che dovrebbero fatturare elettronicamente, sono ormai considerate delle semplici copie di cortesia: per cui, se il venditore non emette fattura elettronica (come dovrebbe) questa fattura si considera non emessa.

In questo modo, il fornitore ti mette in una posizione irregolare e sanzionabile, che puoi sanare tu stesso, qualora non ti arrivi alcuna fattura. Secondo la legge, infatti, se dalla prestazione del servizio passano 4 mesi in cui non ricevi la fattura relativa, hai tempo 30 giorni dalla scadenza dei 4 mesi per emettere tu stesso un’autofattura. In pratica devi fare così:
– paga l’IVA relativa alla fattura tramite F24
– compila una fattura elettronica, indicando nel campo (venditore) i dati dell’hotel, nel campo (destinatario) i tuoi dati e nel campo il codice TD20 (che indica appunto che si tratta di un’autofattura)
– trasmettila al Sistema di Interscambio, al tuo indirizzo telematico (Codice Destinatario o PEC)
– annota l’autofattura nel registro IVA acquisti in capo al fornitore

Facendo così, eviti di incorrere nella sanzione per mancata regolarizzazione, e il tuo venditore subirà la sanzione per mancata emissione della fattura pari a un minimo del 90% fino ad un massimo del 180% dell’imposta relativa all’imponibile dell’operazione stessa.

Nel caso da te esposto, in pratica, con l’autofattura, pagherai due volte l’Iva: la prima volta quando hai pagato l’hotel con la carta di credito e la seconda volta con l’F24. In tal caso l’unica soluzione per recuperare l’Iva versata in misura doppia sarebbe quella di instaurare una causa nei confronti del fornitore.

Per saperne di più: L’autofattura ai tempi delle fattura elettronica
Autofattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2022

 

Autofattura emessa per omaggi rientra nell’obbligo di fatturazione elettronica?

Assolutamente sì. Occorre emettere il file XML e inviarlo al Sistema di Interscambio.

 

Quando devo emettere un’autofattura elettronica?

Se, in qualità di destinatario di una fornitura merci o servizio, non ricevi la fattura dal tuo fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, ti conviene emettere un’autofattura per regolarizzare l’operazione ed evitare la sanzione amministrativa (articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97), pari al 100% dell’imposta (con un minimo di 250 euro).

Per saperne di più: Autofattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2022

 

Quando devo emettere un’autofattura elettronica per reverse charge?

Visto che le fatture elettroniche non sono modificabili, nei casi di reverse charge (dove il debitore dell’IVA è il destinatario della fattura), quali fra queste due opzioni mi conviene fare: A) Genero e associo un documento informatico che vada ad integrare la fattura del mio fornitore; B) È sufficiente registrare la fattura dalla quale poi emergono gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta (art. 23 del D.P.R. n. 633/72)?

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari (c.d. reverse charge esterno), il destinatario, che dovrà assolvere l’obbligo di pagare l’IVA, dovrà procedere a compilare e trasmettere il c.d. esterometro (art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).
Per gli acquisti interni (c.d. reverse charge interno), le fatture elettroniche ricevute riporteranno il codice natura “N6.x” (regime di inversione contabile – da declinare a seconda della tipologia della merce scambiata): in questo caso devi integrare la fattura con un documento che riporti l’aliquota, l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa (artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 13/E del 2 luglio 2018, che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento (una vera e propria autofattura), da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Per saperne di più: La Fattura Elettronica e il Reverse Charge

 

Note di credito: valori positivi o negativi?

Un documento TD04 – Nota di credito – deve essere compilato con valori negativi o positivi? Assolutamente positivi, come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate.

 

Come si inserisce nelle Fatture elettroniche il contributo ENASARCO?

Nel file XML nella sezione , si compila il campo inserenti nella voce il codice TC07. Nel documento delle specifiche tecniche emanate dall’Agenzia delle Entrate sono poi indicati i codici anche altri tipi di contributi (ad esempio INPS, ENPAB, CASAGIT, EPPI, eccetera).

 

Regimi agevolati con l’esonero di emissione delle fatture elettroniche

Qual è la dicitura corretta da mettere in fattura per attestare che si gode dell’esenzione dalla fatturazione elettronica per regime forfettario?
Per l’esonero della fattura elettronica, sulla fattura cartacea occorre scrivere: “Soggetto rientrante nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, comm. da 54 a 89 della legge 23/12/2014 nr. 190)” oppure “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 Co. 54-88 della L.23.12.2014 n. 190″.

 

Cessione di carburante con fattura elettronica

Per le fatture elettroniche a seguito di un acquisto di carburante, è vero che posso detrarre l’IVA anche se non ho inserito il numero di targa? La fattura è comunque valida? Assolutamente sì. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito al Telefisco 2019 che le fatture elettroniche per l’acquisto di carburante, che non indicano il numero di targa, sono comunque valide. In ogni caso la targa può essere inserita nel campo “AltriDatiGestionali”, qualora dovesse servire per altri scopi.

E se dovessi trovarmi ad acquistare carburante presso un impianto di distribuzione senza personale (i c.d. distributori automatici), non dotati di lettore QR-Code, mi basta conservare la ricevuta del pagamento per richiedere poi la fattura elettronica oppure basta il pagamento con mezzi tracciabili (ad es. bancomat)? La cessione del carburante deve essere documentata dalla fattura elettronica, anche quando il pagamento è avvenuto tramite un sistema tracciabile. Pertanto devi conservare la ricevuta di pagamento e richiedere poi la relativa fattura elettronica.

 

Come vanno trattate le fatture passive emesse nel 2018, ma ricevute nel 2019, non in formato XML, ma cartacee o via email?

L’obbligo della fatturazione elettronica parte dal 1° gennaio 2019. Da questa data tutte le fatture emesse devono essere nel formato prescritto dall’Agenzia delle Entrate (XML). Se la fattura è stata emessa nel 2018 in modalità cartacea o PDF, doc, eccetera, ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Resta però valido l’obbligo della conservazione sostitutiva.

 

Con l’obbligo della fattura elettronica occorrerà fare ugualmente lo spesometro?

Con l’obbligo della fatturazione elettronica, da gennaio 2019 si prevede l’abolizione di questa comunicazione polivalente, in quanto l’Agenzia delle Entrate avrà già a disposizione tutti i dati delle fatture, che dovranno obbligatoriamente transitare dal Sistema di Interscambio. È previsto solo il Mini Spesometro valido solo per le operazioni transfrontaliere ossia per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

 

Come pagare il bollo sulle fatture elettroniche

I bolli virtuali sulle fatture elettroniche vanno pagati in generale ogni trimestre tramite Modello F24, utilizzando i codici tributo specifici comunicati dall’Agenzia delle Entrate, che sono i seguenti:

  • Codice tributo 2521 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – I trimestre
  • Codice tributo 2522 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – II trimestre
  • Codice tributo 2523 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – III trimestre
  • Codice tributo 2524 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – IV trimestre
  • Codice tributo 2525 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • Codice tributo 2526 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

Al fine di semplificare i calcoli e le procedure di pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha anche reso disponibile un servizio di pagamento dei bolli online tramite la propria area riservata nel portale “Fatture e Corrispettivi“.

Per saperne di più: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2021



 

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