Fattura Elettronica e spesometro: quale destino?

Fatturazione Elettronica

E’ molto probabile che l’obbligo della Fatturazione elettronica B2B, che partirà per tutte le tipologie aziendali dal 1 gennaio 2019, manderà in pensione lo spesometro o comunque ne ridurrà notevolmente i confini.

La Legge di Bilancio 2018, introducendo l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, in pratica abolisce lo spesometro istituito dall’articolo 21 del dl 78/2010. Cerchiamo di capire meglio; vediamo insieme:

Lo spesometro: cos’è e come funziona

Con il termine spesometro s’intende comunemente la comunicazione obbligatoria di tutti i dati delle fatture emesse e ricevute in capo a tutti i soggetti titolari di partita IVA. L’invio all’Agenzia delle Entrate di queste informazioni deve avvenire periodicamente. Nel 2010 fu istituito, e comportava l’obbligo di comunicare i dati delle fatture solo nei casi in cui le operazioni erano di importo superiore a:

  • 3.600 euro (lordo IVA) se provate da documento fiscale (scontrino o ricevuta)
  • 3.000 euro se soggette all’obbligo di fatturazione

Nel 2012 è stato esteso a tutte le operazioni con emissione di fattura, senza minimo di importo. Negli anni successivi ci sono stati alcuni cambiamenti: nel 2017 si è imposta la scadenza di invio ogni 6 mesi (comunicazione semestrale) e per il 2018 si è prevista, invece, l’invio dei dati ogni trimestre.

Cosa deve essere comunicato?
Nello spesometro vanno inserite le seguenti informazioni:

  • i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento
  • i dati delle fatture ricevute e registrate, incluse le bollette doganali
  • i dati delle relative variazioni (note di credito, note di debito)

Nella comunicazione dovranno essere inseriti i seguenti dati: i dati identificativi dei soggetti coinvolti (quindi clienti o fornitori), la data e il numero di ogni fattura, la base imponibile di ogni fattura, l’aliquota applicata di ogni fattura, l’imposta e la tipologia di ogni operazione. Le fatture passive dovranno essere incluse solo dopo che è avvenuta la loro registrazione (non basta averle semplicemente ricevute).

A questo obbligo, poi, si aggiunge quello relativo alla comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA: i soggetti passivi IVA, ogni trimestre, devono trasmettere questo riepilogo entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre di riferimento.

Lo spesometro deve essere presentato esclusivamente in via telematica, utilizzando un software scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario (ad esempio il proprio commercialista). L’invio dei dati può avvenire o in modalità analitica (elencando quindi operazione per operazione) oppure aggregata (accorpando le operazioni relative ad uno stesso cliente/fornitore).

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, appunto per il 2018, il cosiddetto “Spesometro Light”: per le fatture di importo inferiore ai 300 euro è possibile inviare i dati in forma aggregata.

In riferimento al mancato adempimento di questi obblighi, il mancato invio delle comunicazioni sullo spesometro comporta una multa che va da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro. Stessa sanzione viene applicata nel caso in cui le informazioni inviate non corrispondano a verità.

Anche per la comunicazione relativa alle liquidazioni periodiche IVA sono previste delle sanzioni:

  • dai 2 ai 1.000 euro a trimestre per ogni fattura nel caso di mancato invio o ritardo
  • dai 500 ai 2.000 euro per mancata, incompleta o inaccurata presentazione

2019: come cambierà lo spesometro?

Ma con l’obbligo di fatturare tutto elettronicamente che destino avrà lo spesometro?

Per il 2019 si prevede l’abolizione di questa comunicazione polivalente, in quanto l’Agenzia delle Entrate avrà già a disposizione tutti i dati delle fatture per l’obbligo della fatturazione elettronica.

Con provvedimento nr. 89757/2018 del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha pero’ introdotto quello che è comunemente chiamato il Mini Spesometro valido solo per le operazioni transfrontaliere ossia per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

In pratica, i soggetti IVA residenti in Italia devono trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA, i seguenti dati:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore
  • i dati identificativi del cessionario/committente
  • la data del documento comprovante l’operazione
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
  • il numero del documento
  • la base imponibile
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta oppure, nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione

Questo obbligo è facoltativo solo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, secondo le regole stabilite nello stesso provvedimento.

Infine l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per le sole fatture emesse, il mini spesometro mensile potrà essere inviato trasmettendo l’intera fattura emessa, compilando soltanto il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX“.



 

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