Fattura Elettronica: la delega agli intermediari

Fatturazione Elettronica

Nella nuova disciplina della Fatturazione elettronica tra privati (B2B), il cui obbligo entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2019, il legislatore italiano ha previsto la possibilità che alcuni servizi possano essere usufruiti anche tramite deleghe agli intermediari.

In pratica sia la trasmissione che la ricezione delle fatture elettroniche può avvenire tramite uno o più intermediari. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti con i quali sono state chiarite le modalità di esecuzione di questa procedura: il provvedimento nr 117689/2018 del 13 giugno.

In questo articolo parleremo quindi del tema delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica ed in particolare:

Quali servizi sono delegabili a intermediari

Alcuni servizi di fatturazione elettronica possono essere delegati a qualunque soggetto, mentre altri soltanto ad intermediari che risultino abilitati.

La delega può essere data a chiunque per le seguenti attività:

  • predisposizione e trasmissione al Sistema di Intermediazione delle fatture elettroniche
  • utilizzo del servizio di conservazione elettronica messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate
  • generazione del QR-Code, ossia un codice a barre bidimensionale per l’acquisizione delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante

I servizi che, invece, sono delegabili solo ad uno o più intermediari abilitati sono i seguenti:

  • consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche
  • utilizzo del servizio di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico prescelto dal cessionario/committente per la ricezione dei file

Chi sono gli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati e delegabili possono essere i soggetti elencati nell’articolo 3 del D.P.R del 22 luglio 1998, n. 322 oppure soggetti diversi da questi purché siano abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Gli intermediari indicati dal D.P.R. nr 322/1998, possono essere:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale
  • i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
  • eventuali altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

In ogni caso, l’intermediario deve essere appositamente ed espressamente delegato dal cedente/prestatore (ciclo attivo della fatturazione) o dal cessionario/committente (ciclo passivo della fatturazione).

 


Cosa possono fare gli intermediari abilitati

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici avviene nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate ed è consentita anche agli intermediari. Il servizio consente di effettuare le seguenti operazioni riferite al delegante:

» Ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche (e i loro duplicati informatici) emesse e ricevute attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI

» In caso di operazioni transfrontaliere (cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano), è possibile consultarne tutti i dati trasmessi

» Consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA

» Consultare i dati IVA delle fatture (quindi anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale

» Consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA (dati spesometro) e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante

» Esercitare e consultare le opzioni di cui al D.Lgs. 127/2015 (ossia l’opzione, per i soggetti passivi di IVA, inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, ottenendo così l’esonero di effettuare anche lo Spesometro)

» Consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA

» Indicare al Sistema di Interscambiol’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante

» Utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”

Registrazione dell’indirizzo telematico

Anche la registrazione del canale e dell’indirizzo telematico può essere oggetto di delega alle stesse tipologie di intermediari citate nel paragrafo precedente. In questo caso la delega può essere conferita solo nel ciclo passivo di fatturazione quindi dal cessionario/committente.

In pratica, per il recapito della fattura, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione in cui il cessionario/committente può, direttamente o tramite il suo intermediario, indicare un indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file. In caso in cui avvenga questa registrazione, tutti i file (fatture elettroniche e note di variazione) destinati al cessionario verranno recapitati a questo indirizzo registrato, indipendentemente dal codice destinatario indicato in fattura.

Il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico consente di:

» Indicare al Sistema di Interscambio l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file ossia una PEC o un codice destinatario, da parte del delegante

» Utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo indirizzo telematico

Come si conferisce la delega

La delega ad uno o più intermediari può essere conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente utilizzando una delle modalità sotto descritte.

  1. Tramite la propria aria riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: entrando con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) si va nel Profilo Utente e si sceglie la sezione Deleghe

 

Gestione deleghe intermediario area Fatture e Corrispettivi

Gestione deleghe intermediario area Fatture e Corrispettivi

 

Gestione deleghe intermediario area Fatture e Corrispettivi scelta servizi

Gestione deleghe intermediario area Fatture e Corrispettivi scelta servizi

 

  1. Presentando l’apposito modulo di delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:

 

Fattura elettronica delega intermediari: Modello per delega intermediario operazioni fatturazione elettronica

Modello per delega intermediario operazioni fatturazione elettronica

 

  1. Consegnando il modulo di delega, compilato e sottoscritto, al soggetto a cui si intende conferire la delega. Oltre al modulo vanno allegati anche i dati del volume di affari e IVA credito/debito riportati nella dichiarazione IVA dell’anno precedente. L’intermediario può attivare la delega:
    • accedendo alla propria area riservata dell’Agenzia;
    • utilizzando apposito software Comunicazione Deleghe scaricabile a questo link. Questa applicazione permette la compilazione della comunicazione online contenente tutte le deleghe da inviare per i servizi di ‘Fatturazione elettronica’ e la predisposizione del file telematico da inviare all’Amministrazione finanziaria tramite il canale telematico Entratel. La comunicazione deve seguire le specifiche tecniche indicate dall’Agenzia stessa.
  2. Nel caso in cui il contribuente non sia stato tenuto alla dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, questa può essere presentata anche da un soggetto rappresentante o che lo assiste (ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973), che trasmette una PEC con un file firmato digitalmente con i seguenti dati:
    • copia della delega cartacea compilata e sottoscritta;
    • copia del documento di identità del delegante;
    • una dichiarazione sostitutiva (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) che attesti di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, che quanto riportato nel file sia identico a quanto indicato nel modulo stesso e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione.

 

In qualsiasi modo si deleghi l’intermediario scelto, dalla propria aria riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate è sempre consultabile l’elenco delle deleghe conferite con tutti i relativi dati.

Le deleghe durano quanto stabilito autonomamente dal soggetto delegante in sede di conferimento della delega. Qualora non vi sia indicata una data di scadenza si considera la durata di 4 anni.

Qualsiasi delega può essere revocata, nelle stesse modalità di conferimento (ad eccezione dell’uso del software Comunicazione Deleghe), in qualsiasi momento ad opera del delegante.

 



 

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