Fatturazione Elettronica: i chiarimenti della circolare 13/E del 2 luglio
Il 2 luglio l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire alcuni dubbi sulla Fatturazione elettronica tra privati pubblicando la circolare 13/E. In particolare l’Agenzia fornisce le indicazioni in merito a:
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Fatture inviate al SdI con lieve ritardo
L’emissione della fattura in formato elettronico non modifica in alcun modo la normativa che regola i termini di emissione dei documenti: ciò significa che, a parte alcune eccezioni (come ad esempio le fatture differite), la fatturaSi definisce "fattura" il documento fiscale obbligatorio che deve essere emesso dal venditore (soggetto IVA, cedente / prestatore) leggi tutto... dovrà sempre essere emessa al momento della cessione del bene.
Sulla fattura elettronicaSi definisce "fattura elettronica" una fattura in formato digitale che contiene le stesse informazioni normalmente presenti su una leggi tutto..., la data di emissioneSi definisce "data di emissione" la data in cui un documento viene emesso. Per la fattura la data di emissione è uguale alla data leggi tutto... è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file .xml: tuttavia, dato che una fattura “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionarioSi definisce "cessionario" o "committente" il soggetto che acquista un bene o un servizio o un diritto. Nella transazione commerci leggi tutto... o committente” ne consegue che una fattura elettronica si considera effettivamente “emessa” quando viene trasmessa tramite SdI. Eventuali tempi di elaborazione da parte del SdI non hanno alcuna influenza sulla data di emissione.
Quindi, le fatture elettroniche vanno inviate a SdI non appena vengono emesse. Tuttavia, la circolare 13/E precisa che, in una fase di prima applicazione, le fatture elettroniche inviate al Sistema di InterscambioSi definisce "Sistema di Interscambio" o SdI il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate dedicato alla trasmissione delle fa leggi tutto... con un minimo ritardo (comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’impostaSi definisce "imposta" un tributo o prestazione in denaro dovuta dai cittadini allo Stato o altro Ente Pubblico per il sostegno leggi tutto...) non possano essere oggetto di sanzioni amministrative.
In questa prima fase, i ritardi di trasmissione dei file fatture non costituiranno quindi violazioni punibili, purché il ritardo non incida sul corretto periodo di liquidazione dell’imposta.
Fatture scartate: come ritrasmetterle
Se la fattura elettronica contiene un errore formale (ad esempio: il formato del file è errato) il documento sarà scartato da parte del SdI e sarà inviata una notifica NS (notifica di scarto) con il motivo tecnico. La notifica di scarto potrebbe arrivare fino a 5 giorni dopo l’emissione del documento originale.
In caso di scarto, la fattura non si considera emessa. Nei 5 giorni successivi al ricevimento della notifica di scarto, sarà possibile correggere l’errore segnalato e riemettere la fattura trasmettendola a SdI. In questa ipotesi, la cosa più semplice è ritrasmettere la stessa fattura dopo averla corretta, così che la data e la numerazione del documento rimangano le stesse.
Se ciò non fosse possibile (per ragioni di carattere gestionale), la Circolare prevede altre 2 possibilità:
Entrambe le soluzioni permettono la trasmissione di un nuovo documento contabile, ma è importante che ci sia comunque un legame con quella inizialmente trasmessa: solo in questo modo si può attestare che il documento fa riferimento ad un cessione avvenuta in una determinata data.
Per capire meglio, possiamo fare un esempio. In data 29 gennaio 2019 inviamo la fattura nr 12 al SdI a seguito di una venditaSi definisce "vendita" l'atto di cedere la proprietà di un bene o di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo, che pu leggi tutto... avvenuta nello stesso giorno. Il SdI scarta questa fattura in data 2 febbraio. Abbiamo tempo al massimo entro il 7 febbraio per rinviare nuovamente la fattura corretta. Quali possibili alternative abbiamo?
- Possiamo correggere la nr 12 del 29 gennaio e re-inviarla
- Possiamo emettere e inviarne una nuova fattura nr 16 del 6 febbraio, che pero’ deve contenere il riferimento alla fattura nr 12 scartata.
- Possiamo emettere e inviare una nuova fattura nr 12/R del 6 febbraio che inseriamo nel registro sezionale dove andranno tutte le fatture rettificate a seguito di uno scarto.
In tutti i casi, la liquidazione dell’IVAL'IVA (acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto) è un'imposta indiretta sui consumi che grava sul consumatore finale. Viene applic leggi tutto... relativa a questa fattura deve essere attribuita al mese di gennaio.
Conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche devono essere conservate in formato elettronico per minimo 10 anni. La circolare precisa che le copie digitali delle fatture elettroniche potranno essere conservate in formato .xml e anche in altri formati (come ad esempio Pdf, Jpg o Txt) purché considerati legalmente idonei a fini della conservazione (secondo quanto richiesto dal Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD).
Anche l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito online di conservazione digitaleSi definisce "conservazione elettronica" un insieme di regole per effettuare l’archiviazione dei documenti in formato elettron leggi tutto... delle fatture elettroniche: tale servizio è subordinato alla sottoscrizione di un accordo, con il quale è possibile accedere all’area riservata al portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite l’ausilio del sistema SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitali). A tal proposito l’Agenzia chiarisce che il servizio è valido per tutti i tipi di fatture: B2B, B2C e FatturePA.
Fatturazione elettronica e cessione carburanti
Per il settore dei carburanti, l’obbligo di fatturazione elettronicaSi definisce "fatturazione elettronica" quel processo strutturato per emettere la fattura elettronica secondo la normativa vigente leggi tutto... parte:
- Dal 1 luglio 2018 per la cessione di carburanti per la filiera che va dal deposito fiscale fino al distributore stradale
- Dal 1 gennaio 2019 anche per la cessione di carburanti destinata all’autotrazione
La Circolare chiarisce, in tal senso, il concetto di autotrazione, facendo riferimento alla tipologia e uso del carburante ceduto. Si considerano come “carburanti destinati all’autotrazione” le benzine e il gasolio utilizzati per veicoli circolanti su strada: autoveicoli, motociclette, camion, ect. Sono invece escluse dal settore delle autotrazioni le cessioni di benzina e gasolio che sono destinate a veicoli non circolanti su strada: taglia erba, muletti, trattori forestali e agricoli, aeromobili e imbarcazioni.
Ai fini della deducibilità del costoSi definisce "costo" qualsiasi onere che un’impresa deve sostenere per procurarsi le merci, i servizi e i fattori produttivi nec leggi tutto... d’acquistoSi definisce "acquisto" l'atto di ottenere la proprietà di un bene o di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo, che leggi tutto... e detraibilità dell’IVA, sono utilizzabili le schede carburanti o, in assenza di queste, i pagamenti tracciabili (tramite circuiti elettronici come carte di creditoSi definisce "credito" (in diritto ed economia) il diritto alla restituzione di una somma di denaro o all'adempimento di una prest leggi tutto..., carte di debitoSi definisce "debito" (in diritto ed economia) l'obbligo giuridico di eseguire una prestazione o di pagare una somma di denaro. Il leggi tutto... o carte prepagate emesse da operatori finanziari).
Fatturazione elettronica, appalti e subappalti
La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che la fatturazione elettronica fosse anticipata al 1 luglio 2018 per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici. La Circolare 13/E chiarisce che l’obbligo riguarda esclusivamente gli appalti con la Pubblica Amministrazione quando i subappaltatori e/o i subcontraenti sono nominati nel contratto di partecipazione all’appalto.
Sono esclusi, pertanto, i fornitori che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nel contratto di appalto principale e ne ignorano, quindi, la relativa destinazione. Esempio: Se un’impresaSi definisce "impresa" l'attività economica svolta dall’imprenditore, ovvero l’attività professionale organizzata per produr leggi tutto... (“subappaltatore”) fornisce pane ad un centro di distribuzione (“appaltatore”), senza sapere quale sarà poi la destinazione dei prodotti forniti (ovvero senza sapere se il pane è per un appalto pubblico o privato), tale soggetto è esonerato da emettere fattura elettronica (prima del 01/01/2019). Diverso sarebbe se il subappaltatore partecipasse direttamente al contratto di appalto per fornire, ad esempio, pane per una mensa scolastica pubblica.
Qualora il soggetto che fornisce beni per l’appaltatore non abbia alcuna partecipazione al contratto di appalto, non è quindi obbligato a emettere la fattura elettronica, ovviamente fino alla fine dell’anno. In caso contrario, il subappaltatore o il subcontraente deve comunicare all’ente pubblico che affida l’appalto (stazione appaltante) il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), che verranno riportati nelle fatture elettroniche ai fini della tracciabilitàSi definisce "tracciabilità" (di un materiale) il flusso d'informazioni che ricostruisce il percorso effettuato dalle materie pri leggi tutto... dei pagamenti.
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