Impresa 4.0: Credito d’Imposta per lo Sviluppo e la Ricerca

Impresa 4.0 Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo

Il credito d’imposta per lo Sviluppo e la Ricerca è un bonus a favore delle imprese, erogato sotto forma di credito sulle imposte, che ha come obiettivo quello di aumentare la competitività delle aziende incentivandole ad investire sull’innovazione di processi e prodotti. Grazie a questa opportunità, ogni azienda può così riportare in bilancio una serie di costi sostenuti e ottenere un notevole sconto fiscale, che diventa una vera e propria forma di finanziamento.

La normativa di riferimento è il decreto del 27 maggio 2015 “Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell’articolo 3 del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (detto Decreto Destinazione Italia).

Il credito d’imposta per lo sviluppo e la ricerca rientra nel Piano impresa 4.0 ed è cumulabile con tutti gli altri incentivi previsti nel piano, ossia:

  • Superammortamento e Iperammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Patent Box
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  • Fondo Centrale di Garanzia

In questo articolo vediamo insieme di cosa si tratta e come richiedere il bonus;  parleremo di:

Credito d’imposta R&S: chi può usufruirne?

Secondo la legge in vigore, il credito d’imposta viene elargito a tutte le imprese che mettono in bilancio spese per attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, non viene prevista nessuna limitazione in relazione a forma giuridica, settore produttivo (inclusa l’agricoltura), dimensioni (compreso il fatturato), regime contabile.

In particolare, possono usufruire delle agevolazioni:

  • le imprese italiane o le imprese residenti all’estero, con stabile organizzazione sul territorio italiano, che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
  • le imprese italiane o le imprese residenti all’estero, con stabile organizzazione sul territorio italiano, che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero

Non possono usufruire delle agevolazioni invece i seguenti soggetti:

  • soggetti con redditi di lavoro autonomo
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica
  • imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti
  • enti non commerciali (per attività istituzionale)

Credito d’imposta R&S: quali investimenti finanzia?

La legge definisce molto puntualmente gli ambiti di applicazione delle agevolazioni ossia definisce quali investimenti rientrano nel credito d’imposta R&S e quali invece non possono rientrarvi. In particolare, sono investimenti R&S agevolabili:

  1. Le attività svolte per acquisire nuove conoscenze teoriche (ricerca fondamentale) sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette
  2. Lo sviluppo della conoscenza già acquisita (ricerca industriale) allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche, finalizzate all’avanzamento tecnico e tecnologico
  3. Le attività che hanno lo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati (sviluppo sperimentale) incluso prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi (es. un prototipo o prodotti pilota)
  4. La produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

Recentemente, è stata emanata una circolare per chiarire meglio gli ambiti di applicabilità della disciplina nel settore dello sviluppo del software.

Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Quali sono i costi agevolabili nel credito d’imposta R&S?

Quali sono quindi i costi sostenuti dalle imprese che possono essere oggetto di agevolazione?
Le spese agevolabili sono le seguenti:

    • » Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

 

    • » Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese

 

    • » Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio

 

    » Competenze tecniche e privative industriali

Vediamole in dettaglio.

Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

Per il personale si possono agevolare gli incrementi che provengono dall’assunzione di nuovo personale, sia quelli attribuibili a un maggiore impiego in termini di ore lavorate o derivanti da un aumento della retribuzione del personale già in organico presso l’impresa. Nel costo agevolabile sono compresi tutti i costi effettivamente sostenuti per l’impiego in attività di R&S: quindi tutte le componenti del costo del lavoro sostenuto dall’impresa, retribuzione lorda prima delle imposte, contributi obbligatori, TFR, premi di produzione.

Il rapporto tra il personale dedicato alla R&S e l’impresa può essere:

dipendente dell’impresa
il personale deve essere effettivamente impiegato in attività R&S, non sono incluse pero’ le mansioni
amministrative, contabili, commerciali nonché i costi del personale impiegato in attività di mero supporto alle attività di ricerca eleggibili
collaborazione con l’impresa
può trattarsi anche di lavoratore autonomo, purché il personale sia impiegato in attività R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario
amministratore
anche non dipendente dell’impresa, per le sole attività svolte in ricerca e sviluppo

Non esiste più l’iniziale distinzione tra personale “altamente qualificato” e personale “non altamente qualificato”, valida fino al 31 dicembre 2016.

 

Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese

Le spese sostenute per i contratti di ricerca stipulati con:

  • università
  • enti di ricerca o equiparati
  • altre imprese, ad esempio Start up innovative, che non abbiano rapporti di controllo con l’impresa
  • professionisti che effettuano l’attività di R&S in totale autonomia di mezzi ed organizzazione

 

Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio

E’ possibile includere nel bonus fiscale anche le quote di ammortamento dei beni strumentali, relativi a strumenti e attrezzature acquisiti a titolo di proprietà o di utilizzo. Tali spese sono agevolabili nella seguente misura:

  • nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento fiscali specificati nel DM 31 dicembre 1988
  • per effettivo impiego in attività R&S
  • costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA).

Quando tali beni non siano acquistati, ma vengano utilizzati in locazione finanziaria (leasing) per poter determinare i costi agevolabili occorre tenere conto delle quote capitali dei canoni, nella misura che corrisponde all’importo deducibile. Tale importo viene inoltre calcolato in base all’effettivo utilizzo per le attività di ricerca e sviluppo.

Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non finanziaria (es. noleggio di un macchinario), viene tenuto conto del costo storico del bene, che deve risultare dal relativo contratto di locazione o da una specifica dichiarazione del locatore.

Competenze tecniche e privative industriali

Tra i costi agevolabili ai fini del bonus fiscale ci sono anche le competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Ad esempio contratti e/o licenze di know-how, brevetti, software coperti da copyright, invenzioni industriali, etc…

Come si calcola il credito d’imposta R&S

Aliquote previste

Con la legge di Bilancio 2017 il Governo ha unificato l’aliquota del credito di imposta che oggi è al 50% per tutte le tipologie di spese. Nella precedente disciplina (anni di esercizio 2015-2016), l’aliquota era invece differenziata in questo modo:

  • 50% della spesa incrementale relativa al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e alla ricerca extra muros
  • 25% della spesa incrementale delle quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature nonché di quella relativa a competenze tecniche.

In sintesi gli elementi essenziali che definiscono il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo:

Credito d'imposta per lo sviluppo e la ricerca

Credito d’imposta per lo sviluppo e la ricerca: riepilogo aliquote e tipologia spesa

Fonte immagine: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s – Ministero dello Sviluppo Economico

Con la finanziaria 2017 l’aliquota è stata quindi unificata e portata al 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo ed è stato elevato anche il massimale annuo portato da 5 a 20 milioni di euro per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. L’importo erogato sarà pari all’eccedenza rispetto alla media purché l’investimento minimo sia pari a 30.000 euro (requisito minimo) in ciascun periodo d’imposta.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

 

Calcolo del bonus

Il calcolo del credito d’imposta R&S deve rispettare una serie di indicazioni.

Criterio della spesa incrementale
Il bonus in pratica viene erogato sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei  tre periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni
Periodo di osservazione
Il periodo di osservazione per il calcolo della media aritmetica è fisso e corrisponde ai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione (triennio 2012-2013-2014 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Quindi l’impresa che vorrà usufruirne dovrà prima di tutto calcolare l’ammontare delle spese sostenute per ricerca e sviluppo negli anni 2012, 2013 e 2014 e calcolarne poi una media.
Criterio dell’omogeneità
Tale criterio implica che la media va calcolata separatamente per le differenti categorie agevolabili (25% e 50%) solo per gli anni 2015 e 2016

Inoltre, sempre ai fini del calcolo va precisato per che per le imprese nate dal 2012 in poi la media si calcola dalla costituzione in poi. Riportiamo di seguito un esempio di calcolo del bonus del credito d’imposta R&S

Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo esempio calcolo bonus

Credito d’imposta RS: esempio calcolo bonus

Fonte immagine: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s – Ministero dello Sviluppo Economico

Credito d’imposta R&S: come si richiede il bonus?

Per usufruire del bonus non serve fare una richiesta apposita, ma vi si accede automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico (credito automatico).

L’eventuale credito è compensabile a decorrere dal periodo successivo a quello di effettuazione dei costi direttamente in F24, con codice tributo 6857. Tale credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP).

Il credito d’imposta R&S è cumulabile con altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.

Per poter ottenere il credito è comunque necessario allegare al bilancio un’adeguata documentazione che dimostri tutti i costi sostenuti. Tale documentazione deve essere certificata da un revisore legale o da un collegio sindacale con relativa relazione da fornire entro la data di approvazione del bilancio. Relazione non necessaria se il bilancio è già certificato.

La documentazione da allegare deve riportare:

  • il progetto di ricerca con l’indicazione delle attività svolte
  • l’indicazione del personale (dipendente o in rapporto di collaborazione) utilizzato, con relativa certificazione dei fogli presenza nominativi che evidenziano le ore impiegate in R&S firmati dal legale rappresentante e dal revisore che certifica
  • l’indicazione degli strumenti e attrezzature con evidenza del periodo d’utilizzo per R&S
  • i contratti di ricerca completi di relazione dettagliata delle attività di R&S
  • i prospetti che certificano l’attività di R&S nei periodi precedenti di imposta utili per la base di calcolo incrementale.

 

Per ulteriori approfondimenti si può scaricare il documento Scheda di sintesi credito d’imposta R&S redatto dal MISE.



 

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