Legge di Bilancio 2023: le principali novità

Legge di bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto numerose novità fiscali in tema di famiglia, imprese e lavoratori. Le più importanti innovazioni che possono interessare imprese e professionisti riguardando il regime forfettario, la flat tax, i crediti di imposta e altre modifiche alle imposte sui redditi e IVA. Vediamole insieme in breve.

 

Regime forfettario 2023

Per il regime forfettario dal 1 gennaio 2023 la legge di bilancio ha previsto due novità importanti:

  • l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime stesso: pertanto per accedere o rimanere nel regime, il contribuente nell’anno di imposta 2022 non deve aver superato la soglia di 85.000,00 euro di ricavi e/o compensi Il limite dei ricavi e/o compensi va calcolato sulla base dell’anno 2022, tramite il principio di cassa, tipico del regime forfettario (l’unica eccezione è per gli imprenditori in contabilità ordinaria nel 2022 per i quali vige il principio di competenza). Pertanto ad esempio, se un lavoratore autonomo nel 2022 ha percepito dei compensi pari a 82.000,00 euro, nel 2023 può rientrare nel forfettario perché nel limite massimo previsto dalla nuova regola.
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal regime contabile nel caso in cui, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000 euro. Questa è una novità in quanto la regola prevede che la fuoriuscita si verifichi dall’anno successivo a quello in cui si riscontrino i requisiti di esclusione o si perdano i requisiti per accedere o permanere nel regime stesso. Superando il limite previsto di reddito il contribuente viene immediatamente escluso dai vantaggi del regime forfettario e passa alla contabilità ordinaria. In tal caso:
    • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
    • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

 

Flat Tax 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha integrato anche la flat tax incrementale ovvero la possibilità di applicare un’aliquota del 15% su una parte del reddito delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che non risultano essere o non sono state nel triennio precedente in regime forfettario.

Si tratta di un’agevolazione fiscale valida sui redditi 2023 (Modello Redditi PF 2024) che consiste nell’applicazione di un’aliquota ridotta sulla quota di reddito eccedente il ricavo più elevato rilevato nel triennio precedente (maggior reddito 2020-2022).

 

Legge di bilancio: flat tax
Legge di bilancio: Flat Tax

 

La base imponibile si determina sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo percepito nel 2023 e lo stesso valore dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. Questa base imponibile non può superare il valore di 40.000 euro.

Per capire meglio il calcolo della base imponibile facciamo un esempio:

 

 ANNO  REDDITO IN EURO  STIMA IRPEF (scaglioni STIMA IRPEF con flat tax 
 202090.000,0031.600,00
  202197.000,0034.610,00
  2022100.000,0035.900,00
  2023120.000,00Come precedente  35.900,00 +
Flat Tax   2.250,00 =38.150,00

Il reddito più alto percepito nel triennio 2020-2022 è quello relativo al 2022 (100.000 euro) e il maggior valore da calcolare sarà quindi tra il 2023 e il 2022 ed è pari a 120.000 – 100.000 = 20.000 euro. Questo valore va abbattuto del 5% dell’importo di reddito maggiore del triennio e quindi 100.000*5% = 5.000 euro. A questo punto la base imponibile è pari a 20.000 – 5.000 = 15.000 euro. Su questo valore si calcolerà la flat tax pari al 15% ossia 15.000 * 15% = 2.250,00 euro.

 

Esempio di calcolo Flat Tax 2023

 Reddito 2022 (più alto del triennio):100.000,00
 Abbattimento 5%5.000,005% di 100.000
 Differenza 2023-202220.000,00120.000 – 100.000
 Differenza – Abbattimento 5%15.000,00Imponibile per il calcolo della Flat Tax 15%
 Flat tax 15% € 2.250,00

Il risparmio fiscale per il professionista è importante, visto che normalmente l’importo reddituale verrebbe tassato al 43% secondo gli scaglioni IRPEF.

 

Aliquota IRPEF a scaglione: Imposta calcolata:Scaglione da – a
23%€ 3.450,00€ 0,00 – € 15.000,00
25%€ 3.250,00€ 15.000,00 – € 28.000,00
35%€ 7.700,00€ 28.000,00 – € 50.000,00
43%€ 21.500,00€ 50.000,00 – € 100.000,00
TOTALE SCAGLIONI: € 35.900,00
+ FLAT TAX € 2.250,00(invece del 43% su 20.000,00 )
TOTALE IRPEF LORDA€ 38.150,00(al netto di altre deduzioni)

 

Nuovi limiti contabilità semplificata per il 2023

Per chi è in contabilità semplificata, la legge di bilancio 2023 ha previsto un incremento dei limiti di ricavo per rientrare nel regime (art. 18 DPR 600/73). Pertanto a decorrere dal 2023 i limiti sono i seguenti:

  • 500.000 euro per le imprese che erogano servizi; il limite precedente era 400.000 euro;
  • 800.000 euro per le altre imprese; il limite precedente era 700.000 euro.

Questi limiti sono validi ovviamente solo per le imprese e non riguardano gli esercenti arti e professioni i quali di diritto rientrano nella contabilità semplificata, a meno che non si avvalgano dell’opzione della contabilità ordinaria, indipendentemente dai ricavi percepiti.

 

Detrazione IVA su acquisto case in classe A e B

Dal 2023 viene reintrodotta la detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad elevata efficienza energetica. La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una detrazione pari al 50% del valore corrisposto per l’IVA per l’acquisto di unità che rientrino nelle classi energetiche A o B. L’acquisto deve avvenire entro il 31 dicembre 2023. Le unità immobiliari devono essere cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari oppure dalle imprese costruttrici. La detrazione si potrà fruire in 10 quote annuali.

 

Credito d’imposta per beni strumentali 2023

Per il credito d’imposta per beni strumentali viene prorogato il termine “lungo” dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016, n. 232), purché prenotati entro il 31 dicembre 2022. Per maggiore approfondimento si rimanda all’articolo dedicato: Credito d’imposta beni strumentali proroga 2023

 

Superbonus: dal 110% al 90%

In materia di Superbonus il governo ha modificato la disciplina dell’art. 119 del DL 34/2020 (modificato poi dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 – decreto c.d. “Aiuti-quater”), riducendo l’aliquota da 110% a 90%. Il legislatore ha stabilito che per gli interventi effettuati da:

  • condomini e persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità,
  • persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio
  • ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri

il superbonus spetta per le spese sostenute fino al massimo entro il 31.12.2025, nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

L’aliquota del 110% non viene ridotta al 90% per i seguenti casi:

  • gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la
    comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
  • gli interventi effettuati dai condomini per i quali:
    • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
    • la delibera assembleare, che ha approvato l’esecuzione dei lavori, risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL
      34/2020;
  • agli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Altre novità e incentivi fiscali 2023

Sono inoltre previste altri novità fiscali.

  • Da 1 gennaio 2023 il limite per il trasferimenti di denaro contante è stato innalzato a 5.000 euro, anziché a 2.000 euro. 
  • Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: è stata prevista una proroga fino al primo trimestre 2023 e un incremento delle misura. I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro la fine del 2023.

 

Credito d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas

Credito d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas

 

  • Detrazione “bonus mobili”: è stato previsto un aumento del limite di spesa detraibile da 5.000 a 8.000 euro nella misura del 50% (art. 16 co. 2 del DL 63/2013) solo per le spese sostenute nell’anno 2023. Nel 2024 il limite sarà riportato a 5.000.
  • Dilazione avvisi bonari: gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione sono definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso. Dall’1 gennaio 2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali, indipendentemente dalla somma. Fino al 2022, infatti, gli importi potevano essere dilazionati in massino 8 rate trimestrali per somme non superiori ai 5.000 euro oppure di 20 rate trimestrali per somme più alte.

 

Fonti articolo
GAZZETTA UFFICIALE | L 197/2022

 



 

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