Come funziona il nuovo Esterometro

Esterometro

Con il nuovo esterometro tutte le operazioni transfrontaliere dovranno essere gestite con le stesse modalità utilizzate per la fatturazione elettronica tra privati: formato XML e unico canale di comunicazione con l’Agenzia delle Entrate ossia il Sistema di Interscambio, che provvederà a verificare la correttezza dei dati trasmessi, garantendo massima affidabilità e sicurezza nei processi di trasmissione.

Questa nuova modalità di gestione delle fatture con l’estero, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 170/2020) e attiva dal 1° luglio 2022, permette all’Agenzia delle Entrate di agevolare gli adempimenti fiscali dei contribuenti (ad esempio registri IVA precompilati e liquidazioni IVA periodiche), disponendo di tutti i dati relativi ai vari scambi effettuati dagli operatori economici.

In questo articolo vediamo come funziona il nuovo esterometro.

 

Esterometro 2023 cos’è e come funziona

L’esterometro è la comunicazione obbligatoria e telematica dei dati relativi a tutte le operazioni transfrontaliere ossia tutte le operazioni di scambio beni e servizi effettuate e ricevute verso e da operatori che non sono stabiliti in Italia.

Quando è stato introdotto, nel 2019 con l’obbligo della fatturazione elettronica, l’esterometro doveva essere inviato telematicamente con cadenza trimestrale, tramite file XML, che riportava massivamente i dati delle fatture con l’estero. Dal 1 luglio 2022 l’esterometro, inteso come comunicazione periodica, è stato abolito: le transazioni estere vanno, infatti, comunicate e/o integrate, tramite file XML, e inviate all’Agenzia delle Entrate, al pari di una fattura elettronica.

 

Cosa comunicare nell’esterometro

Nell’esterometro vanno comunicate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti che non sono stabiliti in Italia. Non rientrano in questo obbligo e sono quindi escluse:

  • le operazioni per le quali è stata emessa la bolletta doganale;
  • le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica;
  • le operazioni non rilevanti territorialmente ai fini IVA quando sono inferiori o uguali a 5.000 euro per singola operazione (artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/1972).

Cosa significa soggetti che non sono stabiliti in Italia?

Per soggetti non stabiliti nel territorio italiano si intendono tutti i soggetti, titolari di partita IVA e non, persone fisiche o meno, che non hanno una stabile organizzazione in Italia. Rientrano fra questi soggetti anche:

  • gli operatori economici intracomunitari (o anche extracomunitari purché sia prevista reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta) identificati: si tratta di soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione nel proprio Paese e che, dovendo effettuare operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Italia, hanno eseguito la procedura di identificazione diretta ai fini IVA (art. 35-ter del DPR n. 633/72). Questa procedura è alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale in Italia.
  • gli operatori economici non residenti in Italia che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia per poter svolgere attività rilevanti ai fini IVA (art. 17 co. 3 del DPR n. 633/72).

Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare nr 26/E del 13/07/2022, rientrano anche i consumatori quando la transazione sia giustificata da fattura o altro documento cartaceo. Quest’ultima inclusione va a sottolineare come:

la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è estera.

 

Quali dati devono essere trasmessi all’esterometro

La nuova legge sull’esterometro, come abbiamo visto, vuole che per ogni operazione venga trasmesso un file XML al Sistema di Interscambio. Ma quali dati deve contenere questo file? A tal proposito la circolare dell’Agenzia individua con precisione le operazioni che rientrano nell’esterometro ossia:

  • le operazioni attive (quindi vendite verso gli operatori esteri) accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo;
  • le operazioni passive (quindi acquisti da operatori esteri) per le quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con una fattura o corrispettivo.

L’Agenzia precisa, inoltre, che i file XML da trasmettere al SdI e i documenti emessi extra SdI devono essere coerenti e devono rispettare le specifiche tecniche. Per fare un esempio, la fattura elettronica normale (TD01) o l’acconto su fattura (TD02) o parcella (TD03), la parcella o fattura semplificata (rispettivamente TD06 e TD07) devono riportare:

  • dati dell’emittente
  • dati del destinatario
  • il valore dell’imponibile
  • l’imposta o la Natura se si tratta di un’operazione non imponibile.

Inoltre, sempre l’Agenzia specifica che quando, per creare il file XML per l’esterometro, si utilizza un software diverso da quello di fatturazione elettronica, nel campo Descrizione (campo 2.2.1.4) si possono mettere le parole BENI, SERVIZI O BENI E SERVIZI, a seconda della tipologia di scambio effettuata, rinviando anche alla descrizione contenuta nella fattura emessa. La stessa cosa si può fare nel caso di operazioni passive dove è necessario emettere un documento di integrazione del documento ricevuto dall’operatore estero.

Segue un immagine di riepilogo sull’emissione e invio delle fatture attive e passive per l’esterometro:

Nuovo Esterometro: come emettere fatture attive e passive con l'estero

Nuovo Esterometro: come emettere fatture attive e passive con l’estero

 

Compilazione e termini invio della fattura estera attiva

Per la compilazione della fattura estera attiva ossia di vendita bisogna procedere con l’emissione di una fattura elettronica vera e propria (TD01 – fattura) in cui inserire:

  • come codice destinatarioXXXXXXX” (7 volte X), che identifica che il soggetto destinatario non è italiano;
  • la sigla del paese estero del nostro cliente (ad esempio per la Spagna EN o per il Brasile BR)
  • per il cap si inserisce “00000”

Al cliente estero bisogna inviare il PDF ossia una copia cortesia della fattura elettronica emessa.

Le fatture attive verso clienti esteri vanno emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; nel caso di fatturazione differita, entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.

 

Compilazione e termini invio della fattura estera passiva

Per gli acquisti da operatori esteri, l’IVA non è dovuta dal fornitore non stabilizzato in Italia. Il soggetto passivo italiano dovrà integrare il documento ricevuto per pagare l’imposta sul valore aggiunto sull’acquisto, utilizzano un TipoDocumento tra i seguenti:

  • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: questo tipo documento va usato per l’acquisto di servizi. Il soggetto italiano può:
    • integrare la fattura, ricevuta dal venditore che si trova in uno stato UE, con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA, dell’importo dell’IVA e il totale della fattura;
    • emettere un’autofattura elettronica, quando il fornitore è di un paese extra-UE.
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: questo tipo documento va usato per l’acquisto di beni. Il soggetto italiano integra la fattura ricevuta con un’annotazione che riporta l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura.
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972: anche in questo caso il soggetto italiano deve emettere autofattura se il venditore è extracomunitario, o integrare la fattura ricevuta, se il venditore è di un paese della Comunità Europea.

Per quanto riguarda il termine di invio al SdI, questi documenti vanno trasmessi  entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

Come inviare l’esterometro all’Agenzia delle Entrate

I dati relativi all’esterometro, in formato XML, vanno inviati telematicamente al Sistema di Interscambio. L’invio del file può avvenire secondo le seguenti modalità:

  • tramite il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate, Dati fattura transfrontaliere (Esterometro): questo software va scaricato a questo link. Permette la compilazione della comunicazione dei dati tramite delle domande che determinano la struttura del file XML, da trasmettere in base alla tipologia dei dati (Comunicazione dati / Rettifica dati / Annullamento dati) e delle fatture (fatture emesse o fatture ricevute) e predispone i pannelli per la compilazione.
  • tramite un software gestionale di fatturazione elettronica che estrae i dati relativi alle fatture transfrontaliere e invia i file XML al Sistema di Interscambio così come fa per i file delle fatture elettroniche.

 

Invio dei dati fatture transfrontaliere tramite software gestionale

L’invio dei dati delle fatture transfrontaliere tramite il software gestionale segue lo stesso processo della fatturazione elettronica: in base ai termini da rispettare, va creato il file XML con il software come si fa per la fattura elettronica e inviato poi al Sistema di Interscambio.

Solitamente i software prevedono una funzione dedicata alle fatture da emettere in reverse charge, tipico delle transazioni transfrontaliere. Ad esempio, il software di fatturazione elettronica di Datalog, prevede la funzione “Generazione XML Fatture Reverse” che permette di estrarre le fatture UE e Extra-UE registrate in Prima Nota e di generare in automatico la fattura XML d’integrazione, dopo aver fatto le dovute verifiche e le eventuali correzioni. Il programma consente anche di generare e inviare nello stesso tempo il file XML oppure di inviarlo in un secondo momento.

 

Esterometro per forfettari

Per i forfettari che effettuano scambi di beni o servizi da e verso l’estero, valgono le stesse regole previste per l’esterometro e per la fatturazione elettronica del regime forfettario. Vanno però distinte le singole operazioni effettuabili:

  • Cessione di beni a soggetti UE: secondo la legge italiana (art. 41 co 2 D.L. 331/93) queste operazioni, quando effettuate da un forfettario verso un soggetto passivo o privato UE, sono considerate alla stessa stregua delle cessioni interne; quindi va emessa una fattura senza IVA riportando un’annotazione che simile a questa: “operazione che non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93“.
  • Cessioni di beni a soggetti extra UE: in questo caso il forfettario non deve addebitare l’IVA in fattura, secondo la disciplina istitutiva del regime forfettario (DPR 633/1972).
  • Acquisti di beni intracomunitari: si applica la disciplina prevista dall’articolo 38 co 5 lett. c) del D.L. 331/931. E si distinguono i due casi:
    • acquisti inferiori o uguali a 10.000 euro annuali: queste operazioni non sono soggette a IVA italiana, ma soltanto all’imposta applicata dal Paese del venditore.
    • acquisti superiori a 10.000 euro annuali: in questo caso il forfettario dovrà assolvere al pagamento dell’IVA in Italia, integrando ogni fattura ricevuta successivamente al superamento della soglia con il meccanismo del reverse charge; l’imposta va versata entro il 16° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Inoltre in questi casi, il forfettario dovrà preventivamente iscriversi alla banca dati VIES (partita Iva comunitaria) e dovrà compilare il Modello Intrastat, in base alle soglie superate.
  • Acquisto di beni da fornitore extra UE: in questo caso il forfettario versa l’IVA direttamente alla dogana quando la merce arriva in Italia. In questo caso non occorre fare quindi alcuna integrazione.
  • Prestazioni di servizi generiche effettuate a un cliente estero: il forfettario deve emettere la fattura senza IVA, riportando sempre la dicitura  relativa all’inversione contabile per clienti UE (“operazione soggetta al reverse charge ex art. 17 DPR n 633/1972“) o “operazione non soggetta” per clienti extra UE.
  • Prestazioni di servizi generiche ricevute da un cliente estero: il forfettario è tenuto all’assolvimento dell’IVA senza alcuna soglia minima; pertanto dovrà procedere ad integrare la fattura ricevuta (se il fornitore appartiene all’UE) oppure emettere autofattura (se il fornitore è extra UE). L’imposta va versata entro il 16° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Inoltre il forfettario dovrà preventivamente iscriversi alla banca dati VIES (partita Iva comunitaria) e dovrà compilare il Modello Intrastat soltanto per le prestazioni UE.

 

RIEPILOGO ESTEROMETRO REGIME FORFETTARIO
TIPO OPERAZIONEESTEROMETRO
CESSIONE BENI A CLIENTI UENO
CESSIONE BENI A CLIENTI EXTRA UENO
ACQUISTO BENI INTRACOMUNITARI ≤ 10.000 EURONO
ACQUISTO BENI INTRACOMUNITARI > 10.000 EUROSI
PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI A CLIENTI UE O EXTRA UENO
PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA CLIENTI UE O EXTRA UESI

 

Esterometro e operazioni con San Marino

La Repubblica di San Marino non rientra nel territorio UE perché non ha mai aderito alla CE. Quando un soggetto IVA opera con un soggetto di San Marino, occorre emettere sempre la fattura elettronica sia per gli scambi attivi che quelli passivi. Per fatture di vendita beni o servizi verso San Marino, il decreto legge 34 del 2019 (art. 12) ha imposto l’emissione della fattura elettronica con Codice Natura 3.3 (operazioni non imponibili per cessioni verso San Marino).

Per le fatture di acquisto, invece, occorre fare una premessa: la Repubblica sammarinese prevede che siano esclusi dalla fatturazione elettronica gli operatori economici che, nell’anno solare precedente, hanno fatturato ricavi inferiori ai 100.000 euro; pertanto questi operatori possono emettere fattura cartacea. Per gli acquisti da San Marino, quindi, occorre distinguere due casi:

  • Ricezione di fattura cartacea con IVA: in questo caso l’operatore italiano deve emettere un file XML da inviare al Sistema di Interscambio per il solo obbligo di comunicare l’operazione, in base all’articolo 1 co.3-bis del D.Lgs. 127/2015. Si dovrà utilizzare il TipoDocumento TD28 – acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea). Tramite questo documento l’acquirente italiano adempie all’esterometro ossia all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a questi acquisti.
  • Ricezione di fattura cartacea o elettronica senza IVA: in questo caso l’operatore italiano deve integrare la fattura ricevuta emettendo una fattura con il TipoDocumento TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 per assolvere all’adempimento dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Intrastat e esterometro: quale differenza?

L’esterometro e i Modelli Intrastat non vanno confusi: entrambi questi adempimenti riguardano le operazioni con l’estero ma hanno modalità e finalità differenti. Vediamo un confronto tra i due strumenti.

 

DIFFERENZE TRA ESTEROMETO E MODELLO INTRASTAT
ESTEROMETROMODELLO INTRASTAT
Cos’èÈ l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutte le transazioni transfrontaliere effettuate da operatori italiani con operatori esteri, senza distinzione tra Paesi UE o extra UE.È l’elenco riepilogativo, trasmesso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di tutte le transazioni effettuate da operatori italiani con i soli Paesi UE.
A cosa serveL’obiettivo iniziale era quello di identificare le operazioni estere rilevanti ai fini IVA; dal 1 luglio 2022 ha come obiettivo quello di monitorare tutte le operazioni effettuate da soggetti IVA italiani con parti estere.Ha l’obiettivo di monitorare le transazioni commerciali intracomunitarie dal punto di vista fiscale e statistico.
OggettoTutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute con e da soggetti che non stabiliti in Italia.Riepilogo delle cessioni ed acquisti di beni intracomunitari e  delle prestazioni generiche di servizi da o verso operatori intracomunitari.

 

Chi lo deve fareTutti i soggetti IVA che sono obbligati alla fatturazione elettronica.Tutti i soggetti IVA che effettuano operazioni commerciali con soggetti intracomunitari.
Quando si inviaNegli stessi termini di invio delle fatture elettroniche; quindi:

  • fatture attive: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
  • fatture passive: entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento che attesta l’avvenuta operazione.
Si invia entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale).
Come funzionaI dati vanno inviati con le stesse modalità previste per la fattura elettronica, quindi:

  • formato XML;
  • unico canale di comunicazione Sistema di Interscambio;
  • entro gli stessi termini delle e-fatture;
  • attenendosi alle specifiche tecniche di volta in volta pubblicate sulla relativa pagina dell’Agenzia delle Entrate.
Esistono due tipi di Modello Intrastat:

  • INTRA 1 che riporta l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi;
  • INTRA 2: elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.
Come si invia
  • Software gratuito dell’Agenzia delle Entrate, Dati fattura transfrontaliere (Esterometro)
  • Software gestionale di fatturazione elettronica che estrae i dati relativi alle fatture transfrontaliere e invia i file XML al Sistema di Interscambio.
  • Software intr@web fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • App Intr@Web OnLine
  • Software gestionale in grado di selezionare le operazioni da inviare telematicamente all’Agenzia Dogane.

 

Sanzioni esterometro

La legge italiana prevede delle sanzioni amministrative per le operazioni relative all’esterometro, in particolare nel caso in cui non venga trasmessa correttamente o in caso di trasmissione tardiva. La multa prevista è pari a 2 euro per ogni fattura imputata per un limite mensile massimo pari a 400 euro che è possibile ridurre della metà, quindi 200 euro, se la trasmissione è avvenuta entro i 15 giorni successivi ai termini previsti dalle legge.

 

Fonti articolo
GAZZETTA UFFICIALE | DPR 633/1972
GAZZETTA UFFICIALE | DL 34/2019
AGENZIA DELLE ENTRATE | CIRCOLARE NR 26/E/2022
GAZZETTA UFFICIALE | DL 331/1993



 

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