Scontrino elettronico: come funziona e quali cambiamenti porterà

Corrispettivi elettronici

Tempi di rivoluzione telematica quelli odierni: a pochi mesi dalla partenza della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, parte lo scontrino elettronico, obbligatorio per i commercianti che hanno fatturato più di 400.000 euro nel 2018 e dal 1° gennaio 2020 sarà esteso a tutto il mondo del commercio. I cambiamenti interesseranno per lo più gli esercenti, mentre per i consumatori in sostanza non cambia nulla o quasi.

L’avvio di questo nuovo obbligo ha l’obiettivo di perseguire, da un lato, le politiche di controllo dell’evasione fiscale e, dall’altro, il processo di digitalizzazione delle imprese, avviato con la fattura elettronica. In questo articolo cerchiamo di capire cos’è e come funziona lo scontrino elettronico.

 

Scontrino elettronico: cos’è e come funziona

Lo scontrino elettronico è la versione digitale (o telematica) dello scontrino cartaceo che i commercianti, negozianti e artigiani rilasciano a fronte della vendita di un bene o di un servizio. In realtà il consumatore non riceverà nulla di digitale dopo il suo acquisto: continuerà a ricevere lo scontrino cartaceo. Quello che davvero cambia riguarda gli esercenti che dovranno dotarsi di particolari registratori di cassa in grado di emettere corrispettivi elettronici e inviarli telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Pertanto possiamo dire che lo scontrino elettronico si traduce in un processo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici al Fisco.

Questo è il vero cambiamento apportato dallo scontrino elettronico: i corrispettivi non saranno più documentati dal rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, ma saranno documentati dalla trasmissione dei dati giornalieri, tramite la loro memorizzazione elettronica e il successivo invio. Contestualmente al cliente viene rilasciato un documento commerciale che potrà avere anche validità fiscale.

 

Chi è obbligato allo scontrino elettronico

L’obbligo dello scontrino elettronico riguarda coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non a richiesta del cliente). L’avvio dell’obbligo è stato previsto in due fasi. In particolare:

» dal 1° luglio 2019 partono le attività che hanno registrato un fatturato maggiore di 400.000 euro nel 2018;
» dal 1° gennaio 2020 partono le restanti attività, a parte qualche categoria esonerata.

In realtà in Italia la trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici è stata introdotta dal D.lgs. nr 127/2015 che ha permesso ai commercianti di esercitare l’opzione dei corrispettivi elettronici a partire dal 1 gennaio 2017. Lo stesso decreto sanciva l’obbligatorietà solo per le vendite effettuate con i distributori automatici.

 

Chi è esonerato dallo scontrino elettronico

La Legge di Bilancio 2019 ha rimandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione delle categorie che sono esonerate dall’adeguarsi alla procedura dei corrispettivi elettronici, tramite decreto MEF del 10 maggio 2019. Al ministero i lavori sono ancora in corso; tuttavia, sono state individuate delle categorie che, almeno per il momento, sono ritenute esonerate: taxi, noleggio con conducente, tabaccai, idraulici, imbianchini, elettricisti, produttori agricoli, giornalai, arrotini, coloro che vendono souvenir, cartoline, palloncini e giochi per bambini, ma anche chi vende gelati, caldarroste e dolci che non utilizzano attrezzature motorizzate e altre ancora.

A queste categorie si aggiungono anche i cosiddetti esonerati temporanei fino al 31 dicembre 2019: i soggetti che effettuano operazioni marginali ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari del 2018. Dal 1° gennaio 2020 queste categorie dovrebbero rientrare tra gli obbligati.

 

Deroga al termine di trasmissione e alle sanzioni amministrative

Il “Decreto Crescita” (DL 34 del 30 aprile 2019) ha derogato al principio di trasmissione giornaliera e ha consentito, fino al 31 dicembre del 2019, che la trasmissione dei corrispettivi elettronici possa avvenire al massimo entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Lo stesso decreto ha previsto anche una moratoria sulle sanzioni per il mancato invio: per i primi sei mesi non vengono applicate nel caso in cui la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando il termine di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Questo periodo di moratoria è stato poi esteso dal Decreto Rilancio a causa dell’emergenza epidemiologica: in pratica fino al 1° gennaio 2021 non verranno sanzionati gli operatori che non si doteranno di RT entro il 1° luglio 2020 o non saranno in grado di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi.

 

Scontrino elettronico per i forfettari

Per quanto riguarda i soggetti passivi titolari di partita IVA in regime agevolato forfettario non è prevista alcuna esenzione per il rilascio dello scontrino elettronico. Pertanto dal 1° gennaio 2020 anche questi soggetti dovranno adeguarsi, qualora rientrino tra le categorie interessate dal nuovo obbligo per l’invio telematico dei corrispettivi.

Questo significa che la vera discriminante non è il regime fiscale adottato, ma il tipo di attività che si esercita. Lo stesso decreto del MEF non cita il regime forfettario fra le categorie esonerate.

 

Cosa cambia per i commercianti con lo scontrino elettronico

Per adempiere all’obbligo dello scontrino elettronico gli esercenti devono dotarsi di registratori telematici (RT) oppure di server telematici (ST), espressamente approvati dall’Agenzia delle Entrate. In questo modo i commercianti non avranno più l’incombenza di dover inserire manualmente le vendite, perché sarà già tutto memorizzato e automatizzato. Questo nuovo processo digitale porta anche notevoli vantaggi di gestione, visto che i dati saranno automaticamente disponibili nel proprio software gestionale e potranno essere utilizzati sia a livello contabile, sia dal controllo di gestione, facendo da base ad eventuali future scelte strategiche.

Per coloro che non hanno fatto in tempo ad adeguarsi, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gratuito sul sito “Fatture e Corrispettivi“, tramite il quale è possibile memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri.

Registratori telematici e bonus fiscale

I registratori telematici (detti anche misuratori fiscali) andranno a sostituire i vecchi registratori di cassa. Hanno due caratteristiche fondamentali:

  • rilasciano un documento commerciale al cliente o anche una fattura immediata, se richiesta dallo stesso consumatore finale;
  • a fine giornata sottoscrivono digitalmente, con sigillo elettronico, il flusso dei dati pronti per essere trasmessi al fisco quotidianamente e automaticamente tramite file XML.

Per facilitare l’adeguamento alla nuova dotazione tecnologica, il legislatore italiano ha riconosciuto un bonus fiscale in credito di imposta pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 250 euro per l’acquisto di un registratore telematico e fino a 50 euro per l’adeguamento del vecchio registratore di cassa. Queste operazioni devono avvenire tra il 2019 e il 2020.

Il credito d’imposta verrà compensato dalla prima liquidazione IVA periodica, successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, purché il pagamento sia stato effettuato con modalità tracciabile (provvedimento AdE 49842 del 28/02/2019). Accanto al registratore di cassa sarà visibile un QR Code che i clienti potranno rilevare con la fotocamera del loro smartphone, ottenendo così tutte le informazioni sullo stato del dispositivo (il cellulare si collegherà in pratica da una pagina web dell’Agenzia delle Entrate).

 

Cosa cambia per il consumatore

Il documento rilasciato al cliente sarà sempre uno scontrino cartaceo, che avrà, tuttavia, validità puramente civilistica. Questo significa che servirà a certificare l’acquisto e varrà ai fini della garanzia sul prodotto. Perde, invece, il valore fiscale, a meno che il cliente non fornisca il proprio codice fiscale o partita IVA al momento dell’effettuazione dell’operazione (non oltre , quindi, l’atto del pagamento del bene o del servizio). Spetta, quindi, al consumatore finale l’esplicita richiesta. In questo caso lo scontrino acquisisce valore fiscale e permette la deduzione delle spese sostenute agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi e la deduzione e detrazione di eventuali oneri ai fini Irpef. Non solo. Con questo documento commerciale e fiscale è possibile effettuare la fatturazione differita, poiché è valido come un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l’operazione si è realizzata.

 

Scontrino elettronico e fattura elettronica

Cosa hanno in comune lo scontrino elettronico e la fattura elettronica?
Prima di tutto che rientrano nelle politiche di digitalizzazione dei processi aziendali e della lotta all’evasione fiscale: più tutto sarà automatizzato e più veloci ed efficaci saranno i controlli. In comune, però, hanno anche la data del 1° luglio 2019 che, da una parte, segna la prima fase di avvio dello scontrino elettronico (per gli esercenti con un fatturato maggiore di 400.000 euro) e dall’altra segna l’effettivo consolidamento del processo della fatturazione elettronica. Da questa data in poi, infatti, non sono più ammessi ritardi di emissione delle fatture elettroniche e le sanzioni amministrative divengono operative a tutti gli effetti (dal 1° gennaio al 30 giugno era stato previsto un periodo di sospensione o di contenimento delle sanzioni per il ritardo di emissione).



 

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