Sistema di Interscambio (SdI): cos’è e come funziona

Guida alla Fattura elettronica: cos'è e come funziona

Il Sistema di Interscambio (SdI) è la piattaforma informatica dell’Agenzia delle Entrate che gestisce, dal punto di vista tecnologico, la fatturazione elettronica. Per avere validità legale e commerciale, tutti i file XML delle fatture elettroniche devono essere inviati tramite SdI.

 

SDIIN BREVE
Cos'è Il Sistema di interscambio è la piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate che gestisce, dal punto di vista tecnologico, tutti i flussi della fatturazione elettronica. 
A cosa serveGestisce i file XML delle fatture elettroniche, secondo gli standard dettati dall'Agenzia delle Entrate, e file XML di messaggistica, relativi alle notifiche di ritorno. Funge da postino virtuale per la ricezione, il controllo formale e lo smistamento delle fatture elettroniche verso i destinatari. 
Come funzionaI file XML delle e-fatture vengono trasmessi, tramite i canali di comunicazione accreditati, al SdI. Il sistema fa i controlli formali sui file e se tutto è corretto posiziona le fatture nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e le inoltra all'indirizzo telematico del destinatario.
Come si usa 

È possibile inviare i file XML tramite canali telematici accreditati, Web-Service o FTP, oppure tramite PEC.

È obbligatorio?

Si: se una fattura elettronica non transita dal SdI si considera come non emessa.

 

La sua progettazione e implementazione fa parte di un progetto europeo molto più ampio che intende coinvolgere tutti gli stati UE per la realizzazione di una piattaforma pubblic-procurement che faciliti gli scambi economici all’interno della Comunità Europea.

In questo articolo vediamo insieme cos’è, cosa fa e come funziona il Sistema di Interscambio.

Sistema di Interscambio cos’è

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico di proprietà del MEF (Ministero Economia e Finanze), progettato in collaborazione con Sogei. È stato istituito dalla Legge Finanziaria del 2008 (L. 244/2007) che ha stabilito l’obbligo di fatturazione elettronica verso gli Enti Pubblici (FatturaPA). Dal 1 gennaio 2019 il SdI gestisce anche le fatture elettroniche verso i privati (art. 1, comma 2, D.Lgs. 127/2015).

Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di “snodo” tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica: presidia il processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche.

Il SdI si comporta come un postino virtuale che riceve i file delle fatture elettroniche, li controlla dal punto di vista formale ossia ne certifica correttezza e conformità agli standard stabiliti dall’Agenzia delle Entrate e alla fine recapita i file al giusto destinatario. È bene precisare che il sistema non verifica i file dal punto di vista fiscale, pertanto la responsabilità di questo resta sempre in capo a chi emette il documento elettronico.

 

Cosa fa il SdI

Il Sistema di Interscambio assolve a varie funzioni, quali:

  • riceve le fatture trasmesse in formato elettronico;
  • valida e gestisce i flussi delle fatture;
  • effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura);
  • inoltra le fatture al giusto destinatario;
  • notifica l’esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta;
  • fornisce i servizi di accreditamento al sistema;
  • invia alla Ragioneria Generale di Stato (RGS) i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica;
  • fornisce supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SdI.

 

Come accedere al Sistema di Interscambio

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio. In quale modo? I canali per poter accedere al sistema sono:

  • la Posta Elettronica Certificata (PEC), per operatori che gestiscono poche fatture all’anno;  in questo caso non è necessario alcun accreditamento. L’indirizzo a cui inviare le fatture è  sdi01@pec.fatturapa.it. I file XML vanno inviati come allegati alla mail.
  • Un hub di fatturazione legato ad un Canale Web-Service o FTP per operatori che gestiscono un numero di fatture da inviare e ricevere tale da attivare un canale telematico dedicato che sia sempre in comunicazione con il SdI; in questo caso bisogna fare richiesta di accreditamento del canale stesso.

Il canale telematico non deve essere necessariamente essere intestato all’azienda che deve emettere e ricevere le  fatture elettroniche, ma può essere gestito da un’azienda intermediaria che si accredita al SdI e si comporta da hub di ricezione e smistamento dei file XML. In questo caso, l’intermediario fornisce un servizio automatico di gestione centralizzato per l’invio e la ricezione dei documenti elettronici per la fatturazione dei propri clienti. L’hub si connette al software gestionale di fatturazione elettronica dell’azienda, preleva i file da inviare al SdI e deposita quelli da recapitare.

 

Per richiedere l’accreditamento dei canali telematici occorre stipulare l’Accordo di servizio. Uno stesso soggetto può chiedere l’accreditamento di entrambi i canali telematici inoltrando due diverse richieste. La richiesta viene effettuata online sul sito FattuaPA alla sezione Servizi Online – Accreditare il canale,  selezionando poi la voce SDIFTP, per il canale FTP, oppure la voce SDICoop, per il servizio Web-Service. Quando la procedura  di accreditamento si conclude, il canale accreditato permetterà sia la trasmissione che la ricezione dei file XML delle fatture elettroniche.

 

Come funziona il Sistema di Interscambio

Come già detto sopra, tutte le fatture elettroniche devono transitare dal Sistema di Interscambio che, dopo averle formalmente verificate e non scartate, le inoltra al destinatario: se una fattura elettronica non transita dal SdI o viene inviata e poi dal sistema scartata, allora si considera non emessa ossia come se non fosse stata mai creata. Di seguito illustriamo il funzionamento del SdI:

Come funziona il Sistema di Interscambio

Come funziona il Sistema di Interscambio

 

I file gestiti dal Sistema di Interscambio

Il SdI gestisce tre tipologie di file:

  1. File XML delle fatture elettroniche (B2B, B2C e FatturaPA): possono essere singoli oppure a lotti di fatture ossia più fatture con la stessa intestazione; le fatture verso la PA devono essere sempre firmate digitalmente, mentre quelle verso i privati possono anche non avere la firma digitale.
  2. File archivio o file massivo di più fatture elettroniche: è possibile inviare e ricevere file massivi di fatture ossia file che contengono più fatture; la compressione dei file deve essere esclusivamente nel formato .zip;
  3. File messaggi: sono file XML conformi agli standard previsti dall’Agenzia delle Entrate che contengono messaggi per gli emittenti oppure per i destinatari.

 

I controlli formali del SdI

Che tipo di controlli effettua il sistema sui file XML? Vediamoli insieme:

  1. controllo sui dati essenziali della fattura: sono i dati che una fattura deve assolutamente riportare (artt. 21  e 21-bis DPR 633/1972), come  ad esempio partita IVA del cedente; ditta, denominazione o ragione sociale (o nome e cognome), residenza o domicilio del soggetto cedente e del cessionario; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile e così via;
  2. controllo della partita IVA del cedente e del cessionario: le partite IVA devono essere esistenti e valide; quando la fattura riporta anche il Codice Fiscale del committente, il SdI controlla che sia effettivamente presente nella Anagrafica Tributaria;
  3. controllo del campo “Codice Destinatario” che deve essere sempre compilato;
  4. controllo coerenza tra i valori di imponibile, aliquota IVA e importo IVA (ad esempio se l’imponibile è pari a € 200 e l’IVA è del 4% l’importo IVA deve essere pari a € 8);
  5. controllo invio duplicato file XML: il sistema verifica che non sia già stato inviato un file XML della stessa fattura;
  6. controllo validità firma digitale: la firma digitale è obbligatoria per la FatturaPA, mentre per le fatture inviate a privati possono anche non contenere la firma digitale; nel caso in cui questa sia stata apposta il sistema controlla la validità del certificato di firma.

Per effettuare queste verifiche il Sistema ha tempo al massimo 5 giorni.

 

 

Il Codice Destinatario e il Sistema di Interscambio

Tra i controlli che il Sistema effettua c’è quello della compilazione del campo riferito al Codice Destinatario. Questo codice è differente a seconda che si tratti di fattura tra privati o verso enti pubblici.

  • Fatturazione tra privati: si parla di Codice Destinatario che è un codice alfanumerico di 7 caratteri e rappresenta l’indirizzo telematico a cui recapitare le fatture del destinatario; il campo del codice destinatario va sempre compilato:
    • con il corretto codice identificativo dell’indirizzo telematico del cliente o dell’intermediario;
    • con “0000000” (7 zeri), quando il cliente sceglie di ricevere le fatture sulla PEC
    • con “XXXXXXX” (7 X) nel caso di fatture elettroniche destinate a clienti esteri;
  • per la fatturazione verso la PA si parla di Codice Univoco Destinatario un codice alfanumerico di 6 cifre che identifica il giusto ente pubblico destinatario. Viene chiamato anche codice IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) e può essere ricercato sul sito dell’AgID al seguente link: https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica.

 

Messaggi inviati dal Sistema di Interscambio

Oltre ai controlli formali, un’altra funzione del SdI è quella di inviare messaggi (sempre nel formato XML), che variano a seconda che si tratti di fatturazione tra privati (B2B o B2C) oppure fatturazione con Enti Pubblici (FatturaPA).

Per la fatturazione elettronica tra privati il Sistema invia i seguenti i messaggi:

  • notifica di scarto: inviata al fornitore quando il sistema rileva degli errori;
  • ricevuta di consegna: inviata al trasmittente per notificargli la corretta consegna;
  • notifica di mancata consegna: il SdI invia questo messaggio al trasmittente per avvisarlo che il recapito del destinatario è temporaneamente non raggiungibile; in seguito effettua un massimo di altri 6 tentativi di trasmissione ogni 12 ore, per non più di tre giorni consecutivi. In questo caso il fornitore deve avvisare il destinatario che la sua fattura è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, il Sistema, oltre agli stessi messaggi visti sopra (notifiche di scarto, ricevute di consegna e notifiche di mancata consegna), invia e riceve le seguenti tipologie di messaggi:

  • notifica di esito committente: è un messaggio facoltativo che invia il destinatario al SdI per notificare l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; il messaggio può essere inviato entro i 15 giorni dalla ricezione della fattura;
  • notifica di esito: è il messaggio che il SdI invia al trasmittente dopo aver ricevuto l’eventuale notifica di esito committente ricevuta dal destinatario della fattura;
  • scarto esito committente: è il messaggio che il SdI invia al destinatario per notificargli l’eventuale non ammissibilità o non conformità della sua notifica di esito committente;
  • notifica di decorrenza termini: è il messaggio che il SdI invia sia al trasmittente che al destinatario quando non ha ricevuto alcuna notifica di esito committente entro i termini stabiliti (15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna, quando quest’ultima è seguita da una ricevuta di consegna). Con questo messaggio il SdI comunica al destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l’impossibilità di ricevere notifica di esito;
  • attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: quando il SdI rileva una temporanea impossibilità di recapitare la fattura al destinatario per cause a lui non imputabili, invia una notifica di scarto all’emittente della fattura; in seguito fa ulteriori tentativi di consegna nei successivi 10 giorni. Quando anche tutti questi tentativi non vanno a buon fine, il SdI emette questo messaggio con il quale attesta definitivamente la mancata consegna. In questo caso, sarebbe opportuno mettersi in contatto con l’Ente Pubblico, inviandogli copia della fattura elettronica e una copia dell’attestazione ricevuta dal SdI.

 

Le notifiche di scarto: cosa fare

Quando il Sistema di Interscambio rileva un problema formale sul file della fattura elettronica, la scarta e invia al trasmittente una notifica di scarto, entro 5 giorni dalla ricezione. Nella notifica di scarto viene indicato il codice di errore. La fattura si considera non emessa e occorre provvedere alla relativa correzione e al nuovo inoltro verso il Sistema.

 

Fattura elettronica esempio notifica di scarto

Fattura elettronica esempio notifica di scarto Fonte immagine: FatturaPA

 

L’elenco dei codici di errori sono contenuti nel file delle specifiche tecniche la cui versione più aggiornata è sempre disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, invece, il superamento dei controlli fosse positivo, il SdI restituirà al soggetto trasmittente, al momento della consegna, una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file.

 

La fattura elettronica consegnata dal SdI

Per le fatture elettroniche che passano i controlli formali del SdI, il fornitore può ricevere una ricevuta di consegna oppure una ricevuta di mancata consegna. In ogni caso la fattura si considera emessa. Ai fini dell’esigibilità e detraibilità dell’IVA:

  • per l’emittente: la data per l’esigibilità IVA è la stessa della data riportata in fattura;
  • per il destinatario: la data per la detraibilità IVA è la data di consegna della fattura da parte del SdI; quando il sistema non riesce a consegnare nel giusto canale telematico, la data per la detraibilità coincide con la data di presa visione della fattura nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi (ConsultazioneDati rilevanti ai fini IVA).

 

Fonti articolo
GAZZETTA UFFICIALE | DPR 633/1972
GAZZETTA UFFICIALE | L. 244/2007
GAZZETTA UFFICIALE | D. Lgs. 127/2015

 



 

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